Bonus per investimenti in beni strumentali, ok alla cessione nel consolidato
Pubblicato il 04 novembre 2022
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Con la risposta ad interpello n. 543 del 3 novembre, l’Amministrazione finanziaria chiarisce alcuni dubbi circa l’utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale.
L’interpello è stato sollevato da due società, Alfa e Beta, appartenenti allo stesso consolidato fiscale. La consolidata Beta vanta un consistente credito per investimento in beni strumentali che vorrebbe cedere al consolidato nei limiti di quanto consentito.
La consolidante Alfa ha già compensato il proprio credito Iva dell’anno 2021 nel tetto massimo di 2 milioni di euro, mentre Beta non è ancora giunta al limite e vuole conoscere le modalità per cedere al consolidato entrambi i crediti.
Credito imposta beni strumentali nuovi, utilizzo in compensazione
L’Agenzia parte dal ricordare che il credito d’imposta in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1056, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Tale bonus applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), nell'ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0".
Tuttavia, mentre secondo la Legge n. 160/2019 il credito d'imposta non poteva formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale, l'attuale comma 1059 della Legge di bilancio 2021 non prevede alcun espresso divieto di cessione o trasferimento del credito.
Pertanto, come già chiarito nella risposta n. 508 del 23 luglio 2021, in assenza di un espresso divieto che impedisca ogni forma di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale, anche il credito per investimenti in beni strumentali nuovi può essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato; ciò in analogia con quanto chiarito per altri crediti d’imposta, quali il sismabonus, il bonus risparmio energetico e il Superbonus.
Inoltre, si specifica nella risposta n. 543/2022 che:
- il credito oggetto d'interpello, essendo esposto nel quadro RU, se trasferito al consolidato, non ha il limite di utilizzo in compensazione previsto dall'articolo 25 del Dlgs n. 241/1997;
- i suddetti crediti d’imposta non hanno l’obbligo di approvazione preventiva per essere compensati.
Le esclusioni sopra richiamate non si applicano, invece, nel caso in cui oggetto di cessione alla "fiscal unit" sia, ad esempio, l'eccedenza del credito Iva considerando il limite secondo cui non possono essere trasferiti crediti utilizzabile in compensazione di importo superiore a quanto indicato dall’articolo 25 Dlgs n. 241/1997.
Trasferimenti dei crediti agevolativi o dei crediti IVA, modalità
Il trasferimento dei crediti agevolativi o di quelli Iva è, comunque, consentito ai soli fini della compensazione con l’Ires del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi, e non può dunque essere di ammontare superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, la consolidata può legittimamente trasferire i crediti maturati con gli investimenti in beni strumentali nuovi nei limiti della quota utilizzabile e dell'Ires di gruppo, come dovuta a titolo di acconto, e pertanto per un importo corrispondente alla differenza tra l’Ires consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione.
In caso di continuità del consolidato nazionale nel 2023, la consolidata potrà attribuire al consolidato un'altra quota del credito (la seconda delle tre), pari ad un terzo del bonus maturato nel 2021, se non utilizzata e nei limiti dell'Ires di gruppo.
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