Bonus beni strumentali nuovi, decisiva la fase di "consegna" del bene

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Bonus beni strumentali nuovi, decisiva la fase di "consegna" del bene

Con la risposta ad interpello n. 107 del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento circa l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, che rileva ai fini della corretta applicazione della disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Beni strumentali nuovi 4.0, esecuzione di più contratti modificati

Il caso particolare analizzato e che ha richiesto il chiarimento, è quello relativo all’esecuzione di accordi di fornitura nel corso degli anni, dal 2019 al 2022.

Una società ha sottoscritto un contratto iniziale per la fornitura di un impianto, comprensiva di cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza, che è stato successivamente modificato con altri tre contratti.

Dapprima c’è stato il versamento alla sottoscrizione di un acconto pari al 20%, seguito dalla consegna dei macchinari che è stata effettuata dopo il 30 giugno 2021; mentre alcune attività di montaggio e collaudo saranno eseguite nel 2022.

L'articolo del contratto originario (come confermato anche dal contratto di Modifica II e dal contratto di Modifica III) prevede che "la proprietà degli Equipaggiamenti e della Documentazione da fornire a fronte del presente contratto, così come gli inerenti rischi, si trasferiranno all'Acquirente al momento della Consegna al medesimo".

Volendo avvalersi del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall'articolo 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), la società ha dei dubbi sull'individuazione del periodo in cui l'investimento debba considerarsi "effettuato" ai fini della normativa in esame.

Ciò in quanto l'investimento è stato "prenotato" entro il 15 novembre 2020, ma poi non è stato realizzato entro il 30 giugno 2021, pertanto non risultano applicabili le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

Si tratta, quindi, di valutare se l'investimento si considera effettuato, dal punto di vista fiscale, nel 2021 o nel 2022, visto che le disposizioni contenute nelle due leggi di Bilancio per un limitato periodo si sovrappongono.

Investimenti a cavallo tra due disposizioni normative

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 107/2022, ricorda come la Legge di Bilancio 2020, all’articolo 1, comma 185, prevede un credito d’imposta “Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

La successiva Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 1056, riconosce un credito d'imposta, in misura rafforzata rispetto a quello precedente, sancendo: “Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

La parziale sovrapposizione delle date delle due disposizioni è stata chiarita con la circolare n. 9/2021. Il documento di prassi distingue gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non sussistano tali condizioni. Nel primo caso, gli investimenti, sempre se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina della legge di Bilancio 2020, nel secondo caso valgono invece le misure della legge di Bilancio 2021.

Bonus beni strumentali nuovi, conta il momento di consegna del bene

Con riferimento al caso di specie, si evidenza che le parti hanno inteso conferire alla "consegna" un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dell'impianto, sono state considerate dalle parti come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.

Per questo motivo, l’Agenzia ritiene che ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento, determinante per “incardinare” il bene nella corretta disciplina agevolativa, nella fattispecie in esame risulti decisiva la “consegna” del bene mobile ai sensi dell’art. 109 comma 2 del TUIR.

Tuttavia, considerato che il contratto è stato sottoscritto nel 2019, con contestuale versamento di un acconto pari al 20%, e che la consegna dei beni – quindi l’“effettuazione” dell’investimento – è intervenuta nell’esercizio 2021, ma oltre il 30 giugno, secondo l’Agenzia non trova applicazione la Legge di bilancio 2020, in quanto, anche se la prenotazione è stata operata entro la data del 15 novembre 2020, l'investimento non risulta effettuato “entro il 30 giugno 2021”.

L’agevolazione applicabile è, quindi, quella della Legge di bilancio 2021, spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

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