Bonus imballaggi riciclati. Termine per invio delle istanze

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Bonus imballaggi riciclati. Termine per invio delle istanze

Possono essere presentate fino al 22 aprile 2022 le domande per richiedere il credito di imposta per l'acquisto di imballaggi riciclati.

Agevolazione per l'acquisto di imballaggi riciclati

Il decreto del Ministro della transizione ecologica, con data 14 dicembre 2021, ha fissato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui all'art. 1, comma 73, della L. n. 145/2018 - c.d. bonus imballaggi riciclati.

In particolare l’agevolazione viene riconosciuta alle imprese che acquistano:

a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:

- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

- gli imballaggi in legno non impregnati;

c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;

d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

Il decreto MiTE del 14/12/2021 (in G.U. n.33 del 9 febbraio 2022) definisce anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.

Si richiede, per accertare il possesso dei requisiti tecnici, che si acquisiscano apposite certificazioni in base ai prodotti.

Bonus per imballaggi riciclati. Procedura per richiedere l’agevolazione

Dal MiTE si comunica che le istanze devono essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia PA Digitale (//padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al 22 aprile 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.

Pubblicato un fac simile di modulo di domanda.

Nell’istanza occorre specificare:

  • per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi agevolati l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
  • l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi suddetti;
  • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Bonus per imballaggi riciclati. Ammontare

I beneficiari potranno ottenere un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute, in ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi suddetti, fino ad un massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Sostenimento delle spese

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Bonus per imballaggi riciclati. Erogazione del credito d’imposta

Il richiedente, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, riceverà comunicazione dal Ministero della Transizione Ecologica del riconoscimento o del diniego dell'agevolazione; nel primo caso, si avrà conoscenza dell'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso sarà utilizzabile.

Utilizzo in compensazione

Il bonus in parola deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è stato riconosciuto e in quelle successive fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Inoltre, si specifica che il credito deve essere utilizzato solo in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili, a partire dalla data indicata nella comunicazione del MiTE.

Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni nazionali, regionali o europee.

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