Bonus locazioni, impossibile un elenco esaustivo degli eventi calamitosi
Pubblicato il 15 ottobre 2020
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Con la conversione in legge del decreto cd. “Agosto” (articolo 77 del D.L. n. 104/2020) arrivano ulteriori novità rispetto a quelle già previste dal testo originario del decreto. In sede di conversione, infatti, è stata prevista una norma secondo cui, per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto di azienda spetta nella misura del 50% (in luogo del vigente 30%) e fino al 31 dicembre 2020. Così, per le imprese turistiche, ai mesi che erano già oggetto di agevolazione, si aggiungono quelli che vanno da agosto a dicembre. Inoltre, qualora per la medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile ed uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per “entrambi” i contratti.
Resta fermo, invece, che: a) il bonus è fruibile - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - anche dalle strutture termali oltre che da quelle alberghiere e agrituristiche, dalle agenzie di viaggio e turismo e da tour operator; b) il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di locazione nel 2020, per le imprese ed i professionisti, anche per il mese di “giugno” oltre che per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, anche per il mese di “luglio” oltre che per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno. Oltre alle novità apportate al D.L. n. 104/2020 convertito in tema di tax credit affitti, appare interessante porre l’attenzione sulle indicazioni fornite - di recente - in un documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti in cui viene proposta una elencazione, ancorché “non esaustiva”, di eventi calamitosi che assumono rilievo ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta sulle locazioni.
Non esiste, ad oggi, un elenco ufficiale dei Comuni in stato di emergenza; pertanto, sarà compito del contribuente interessato all’utilizzo del tax credit verificare l’effettiva sussistenza dello status emergenziale per il Comune nel quale aveva il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine, occorre guardare ai “provvedimenti” dei commissari delegati che, oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, individuano anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi. Occorrerà, quindi, procedere ad una attenta disamina dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti.
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