Bonus idrico 2021. Richieste di rimborso entro fine giugno
Pubblicato il 16 maggio 2022
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È stato fissato al 30 giugno 2022 il termine ultimo entro il quale inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).
Lo comunica lo stesso Dicastero, il quale informa anche che fino a quella data, collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it sarà possibile accedere al rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario - per gli interventi (effettuati nel 2021) di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Bonus Idrico, attiva la piattaforma ministeriale
Con notizia data il 15 febbraio, il Ministero della Transizione ecologica aveva avvisato che dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 era possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line (https://www.bonusidricomite.it), il bonus idrico di cui decreto n. 395 del 27 settembre 2021.
L’erogazione del contributo avviene secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.
È possibile accedere alla piattaforma tramite credenziali SPID (livello di sicurezza 2) ovvero tramite carta d'identità elettronica.
Si ricorda che è obbligatorio inserire i dati relativi alla copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per guidare il soggetto interessato ad inoltrare correttamente la richiesta il MiTE ha pubblicato un utile Manuale per l'utente.
Bonus idrico 2021. Modulo esercente
L'11 novembre 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione online il "Modello esercente bonus idrico" attraverso il quale il venditore certifica le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal beneficiario che richiede il riconoscimento del bonus idrico.
Inoltre, il dicastero ha implementato la sezione dedicata alle FAQ (mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021) al fine di fornire ulteriori chiarimenti per il buon esito della domanda.
Bonus idrico 2021: gli interventi agevolati e i beneficiari
Il beneficio è stato introdotto dalla legge di bilancio 2021, al fine di risparmiare risorse idriche, attraverso il riconoscimento, nel limite massimo di euro 1.000 per beneficiario, di un bonus per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico quali:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Con decreto MiTE del 27 settembre 2021 (in GU n. 254 del 23 ottobre 2021) sono stati individuati i soggetti beneficiari e definiti i criteri per l'ammissione a fruire del contributo denominato bonus idrico.
I soggetti richiedenti devono essere maggiorenni e residenti in Italia ed inoltre essere titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza.
Gli interventi devono riguardare edifici esistenti o parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
Inoltre, la domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.
Il bonus idrico non costituisce reddito per chi lo ottiene e non ha valore ai fini ISEE.
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