Bonus energia e violazioni di ritenute su appalti. Codici tributo
Pubblicato il 11 maggio 2023
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Sono state pubblicate due risoluzioni agenziali – numero 20 e numero 21 - per istituire i codici tributo per l’utilizzo dei bonus energia per le imprese e per pagare la somma dovuta in caso di versamento omesso o insufficiente, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali.
Bonus energia II trimestre 2023: codici tributo
Con risoluzione n. 20 del 10 maggio 2023 vengono resi noti nuovi codici tributo per la compensazione tramite F24 dei bonus energia per le imprese con riferimento al 2° trimestre 2023.
È con DL n. 34/2023 che sono state introdotte alcune misure agevolative per compensare parzialmente, ad alcune condizioni, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Tali bonus sono riconosciuti in base alle seguenti percentuali:
- 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all’autoconsumo),
- 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,
- 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale,
- 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
I crediti d’imposta vanno utilizzati, entro la data del 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
L’Agenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione:
- “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Nel modello F24 i codici vanno inseriti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”; nei casi di riversamento del bonus, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Codici tributo per sanzioni da omesse ritenute su appalti
Ai sensi dell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
In sostanza, nuovi obblighi sono stati posti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti collegati: questi sono tenuti a versare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute.
Gli importi in parola devono essere versati utilizzando il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE); la risoluzione n. 21 del 10 maggio 2023 ha istituito i codici tributo da inserire:
- “8119”, denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”;
- “9600”, denominato “Spese di notifica”.
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