Bonus edilizi e cessione del credito, le nuove regole dal 29 maggio 2024
Pubblicato il 16 settembre 2025
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Con la risposta a interpello n. 240 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del complesso tema della cessione del credito d’imposta legato ai bonus edilizi, fornendo importanti chiarimenti interpretativi. L’intervento si inserisce nel quadro normativo definito dall’articolo 121, comma 2, del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), recentemente modificato dal Decreto legge n. 39/2024 (Decreto Cessioni), convertito in Legge n. 67/2024.
Il documento affronta nello specifico le nuove regole introdotte in materia di cessione del credito e sconto in fattura, chiarendo i limiti posti dal legislatore e le residue possibilità di circolazione dei crediti edilizi già maturati.
Contesto normativo
La disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura in materia di bonus edilizi trova origine nell’articolo 121 del Decreto legge n. 34/2020. Con questa disposizione il legislatore ha introdotto, a partire dalle spese sostenute nel 2020, la possibilità per i beneficiari delle agevolazioni fiscali di scegliere, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, due opzioni semplificate: la cessione del credito d’imposta a terzi oppure lo sconto in fattura praticato dal fornitore che ha realizzato i lavori. L’obiettivo era quello di rendere immediatamente fruibili i vantaggi fiscali, favorendo sia i contribuenti sia le imprese coinvolte negli interventi edilizi. Nel corso degli anni, queste misure sono state prorogate fino al 2024, diventando un elemento centrale nella disciplina dei cosiddetti bonus casa.
L’impianto originario, tuttavia, è stato progressivamente ristretto dal legislatore con l’intento di arginare fenomeni di abuso e contenere la spesa pubblica. Il punto di svolta è arrivato con il Decreto legge n. 39/2024 (c.d. “decreto Cessioni”), successivamente convertito nella Legge n. 67/2024, che ha introdotto novità sostanziali. In particolare, a partire dal 17 febbraio 2023, è stato stabilito il divieto generale di nuove cessioni dei crediti edilizi e dello sconto in fattura, salvo alcune deroghe espressamente previste dalla norma per situazioni specifiche. Inoltre, con l’entrata in vigore della legge di conversione il 29 maggio 2024, il divieto è stato ulteriormente ampliato: i beneficiari diretti delle detrazioni fiscali non possono più cedere le rate residue delle detrazioni non ancora fruite, bloccando così una prassi che fino a quel momento aveva garantito liquidità a molti soggetti.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate
L’interpello trae origine dall’istanza presentata da uno studio associato di consulenti del lavoro, il quale aveva svolto alcune prestazioni professionali per conto di una società di costruzioni edili. A titolo di corrispettivo, la società aveva proposto di saldare i compensi dovuti mediante la cessione di crediti d’imposta già maturati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, previsto dall’articolo 121, comma 1, lettera a), del DL n. 34/2020. Si trattava, quindi, di crediti relativi a interventi edilizi rientranti nell’ambito del comma 2 del medesimo articolo, già regolarmente presenti nel cassetto fiscale della società cedente.
Muovendo da tale premessa, lo studio istante ha evidenziato che, a decorrere dal 29 maggio 2024, la normativa ha vietato ai beneficiari delle agevolazioni fiscali di optare per la cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite. Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria era dunque se tale blocco dovesse ritenersi applicabile anche ai crediti già generati e caricati nella piattaforma telematica “cessione crediti”, derivanti da operazioni di sconto in fattura effettuate da imprese edili. In altri termini, si chiedeva se anche queste tipologie di crediti fossero soggette al divieto o se, al contrario, potessero essere liberamente trasferite mediante l’ordinaria procedura telematica.
Nella propria soluzione interpretativa, l’Istante sosteneva che il divieto non dovesse riguardare i crediti già confluiti nel cassetto fiscale a seguito di operazioni di sconto in fattura. Secondo tale impostazione, infatti, il blocco opererebbe esclusivamente nei confronti dei beneficiari originari delle detrazioni e non anche nei confronti dei cessionari che abbiano già acquisito i crediti secondo le modalità consentite dalla normativa.
Cessione dei crediti edilizi, chiarimenti Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 240/2025, ha accolto la tesi prospettata dall’Istante, fornendo una distinzione chiara tra le diverse fattispecie interessate dalle modifiche normative. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che il divieto di cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite, introdotto dal 29 maggio 2024 dal DL 39/2024, riguarda esclusivamente i beneficiari originari delle detrazioni fiscali. Per questi ultimi, dunque, vige un blocco assoluto che impedisce di continuare a monetizzare le detrazioni già spettanti attraverso ulteriori cessioni.
Diverso è il discorso per i cessionari dei crediti già maturati e caricati nel cassetto fiscale: per tali soggetti la normativa non introduce alcuna limitazione. L’Agenzia ha infatti sottolineato che non è stato previsto alcun divieto nei confronti di chi ha acquisito i crediti mediante il meccanismo dello sconto in fattura o tramite precedenti passaggi di cessione. Pertanto, questi soggetti possono continuare a trasferire i crediti a terzi, nel rispetto delle regole e dei requisiti fissati dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Applicando questo principio al caso concreto, l’Agenzia ha chiarito che la società edile poteva legittimamente cedere i crediti maturati allo studio professionale a titolo di pagamento delle prestazioni rese. A sua volta, lo studio associato, divenuto cessionario, potrà ulteriormente cedere i crediti ricevuti, utilizzando la piattaforma telematica predisposta dall’Agenzia.
Infine, l’Amministrazione ha ricordato un aspetto cruciale: i crediti ricevuti come corrispettivo per prestazioni professionali costituiscono a tutti gli effetti proventi da lavoro autonomo, e come tali devono essere tassati ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del TUIR. In tal senso, le Entrate hanno richiamato anche precedenti chiarimenti forniti in occasione di eventi specialistici e nella circolare n. 23/E del 2022, confermando che tali crediti concorrono alla formazione del reddito del professionista che li percepisce.
Implicazioni pratiche
La risposta n. 240/2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento di grande rilievo operativo per imprese e professionisti. Da un lato, conferma che i beneficiari originari delle detrazioni fiscali non possono più cedere le rate residue a decorrere dal 29 maggio 2024, rendendo necessario per questi soggetti pianificare con attenzione l’utilizzo diretto delle detrazioni in dichiarazione. Dall’altro, ribadisce che i cessionari – ossia coloro che hanno già acquisito i crediti tramite sconto in fattura o precedenti passaggi – mantengono la possibilità di trasferirli ulteriormente, a condizione che siano rispettati i requisiti dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Per le imprese edili, ciò significa che i crediti maturati possono continuare a costituire una forma di pagamento nei rapporti commerciali e professionali, assicurando uno strumento di liquidità importante nonostante le limitazioni introdotte dal legislatore. Per i professionisti e gli altri operatori che accettano tali crediti come corrispettivo, la cessione resta possibile, ma occorre considerare attentamente il riflesso fiscale: i crediti acquisiti costituiscono reddito imponibile e devono quindi essere regolarmente dichiarati e assoggettati a tassazione.
In definitiva, la risposta delle Entrate consente di fare chiarezza in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione, fornendo una guida utile a imprese e professionisti su come gestire correttamente i crediti edilizi già presenti nel cassetto fiscale, senza incorrere in violazioni e mantenendo al contempo la flessibilità finanziaria garantita dalla cessione.
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