Bonus di 100 euro ai dipendenti. Full o part time non fa differenza
Pubblicato il 14 aprile 2020
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Specificazioni sul bonus di 100 euro ai dipendenti arrivano con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020.
Bonus di 100 euro ai dipendenti. La disciplina
Il decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020), all’articolo 63, ha previsto l’erogazione, per il mese di marzo 2020, di un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo, nell’anno precedente, di importo non superiore a 40.000 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito, è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.
Pertanto, in base alla norma, il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro del dipendente nel mese di marzo; il diritto viene meno per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto è in telelavoro o in smart working, o assente per qualsiasi motivo.
Nella circolare n. 8/E/2020, è stato chiarito che, ai fini dell’erogazione del premio, si deve guardare al rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente (quesito 4.1). In alternativa a questo criterio, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (senza avere riguardo al numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale (se esistente). Quindi, il bonus deriva dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Per quanto concerne i redditi percepiti nel 2019, va detto che si deve considerare solo reddito da lavoro dipendente e non quello complessivo, così come non vanno calcolati i redditi soggetti a tassazione separata o l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato.
Bonus di 100 euro ai dipendenti. Non si distingue tra full o part time
L’Agenzia delle Entrate, a mezzo di risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, dà alcune indicazioni in merito alla dazione del premio:
- spetta in ogni caso in cui il lavoratore abbia svolto la propria prestazione lavorativa per tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time (per il tempo parziale, il calcolo va fatto sui giorni effettivamente lavorati in sede e quelli lavorabili);
- nei casi di più contratti part time, il premio verrà erogato da un solo sostituto d’imposta individuato dal lavoratore, che dovrà comunicare i giorni di lavoro svolti presso altri datori di lavoro;
- i giorni di assenza, dovuti a qualsiasi motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi), non danno diritto al premio.
La risoluzione, a tale proposito, porta un esempio: se il lavoratore avrebbe dovuto lavorare 22 giorni ma ha goduto di 9 giorni di ferie (ad esempio dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo) e per due giorni ha lavorato in smart working, occorre considerare che il soggetto ha lavorato presso la sede 11 giorni sui 22 previsti e, pertanto, avrà diritto ad euro 50 a titolo di premio.
- edotto.com – Edicola del 7 aprile 2020 - Per i titolari di reddito di lavoro dipendente erogazione del premio oltre marzo – Bonaddio
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