Bonus carburante, anche al personale della partecipata statale

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Bonus carburante, anche al personale della partecipata statale

Una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, può riconoscere ai propri dipendenti il c.d. bonus carburante, di cui all’articolo 2 del Dl n. 21 del 21 marzo 2022, previsto per i dipendenti dei datori di lavoro privati?

I dubbi sono stati sciolti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 15 del 12 gennaio 2022.

Bonus carburante anche per i dipendenti di una società a capitale interamente pubblico

Il quesito è stato sollevato da una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, senza finalità di lucro, partecipata da una regione e da varie aziende sanitarie provinciali.

Tale società rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale i soci (ovvero la Regione Alfa e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale) organizzano e gestiscono il servizio di trasporto terrestre per l’emergenza urgenza sanitaria 118 per l’intero territorio regionale, nonché tutti i servizi inerenti l’emergenza-urgenza.

Essa svolge un'attività di servizi commerciali, seppure nei confronti dei soci e rivestire, pertanto, sotto il profilo fiscale, la qualifica di ente commerciale; inoltre, dichiara di «considerarsi un ente pubblico economico».

La stessa si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se possa riconoscere ai propri dipendenti il c.d. bonus carburante di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, previsto per i dipendenti dei datori di lavoro privati.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 15/2023, richiama quanto già precisato, circa l'ambito soggettivo di applicazione della norma, nella circolare n. 27/E/2022.

Tale documento di prassi ha, infatti, chiarito che l'agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di “aziende private” e che successivamente, in sede di conversione del decreto legge, è stata sostituita la locuzione “aziende private” con “datori di lavoro privati”.

La circolare ha precisato che, con esclusivo riferimento alla norma in commento avente carattere eccezionale, il richiamo ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel settore privato.

ATTENZIONE: Sono escluse dal settore privato e, di conseguenza, dal bonus carburante le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, si considerano compresi nel settore privato anche i soggetti privati che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempreché dispongano di propri lavoratori dipendenti.

Ora, appurato che l’istante è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico senza finalità di lucro e che non rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i suoi dipendenti possano essere ammessi a fruire del bonus carburante di cui all’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 21/2022.

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