Bonus carburante di 200 euro. Ok anche per veicoli elettrici

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Bonus carburante di 200 euro. Ok anche per veicoli elettrici

Sono giunte indicazioni dall’Agenzia delle Entrate – circolare n. 27 del 14 luglio 2022 – in merito al bonus previso dall’articolo 2 del DL n. 21/2022, convertito, che ha stabilito, solo per il 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti un buono pari ad un massimo di 200 euro per l'acquisto di carburanti.

Secondo il Fisco, per non creare disparità tra tipologie di veicoli, l’erogazione dei buoni vale anche per la ricarica di veicoli elettrici.

Chi può erogare il bonus benzina

Come si evince dalla lettura della circolare 27/E/2022, i soggetti che possono rilasciare il bonus sono solo i datori di lavoro che operano nel settore privato, così come individuato, per esclusione, nella circolare delle Entrate n. 28 del 15 giugno 2016 e cioè:

  • devono intendersi escluse le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • sono ammessi enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche;
  • vanno inclusi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, qualora abbiano propri lavoratori dipendenti.

Bonus carburante 2022. Chi sono i destinatari

La norma istitutiva del bonus, si legge nella circolare, non pone limite di reddito per ottenere l’agevolazione e né effettua dei distinguo; pertanto i destinatari vanno individuati in base alla tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Si precisa che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Se ciò avviene, invece, il rilascio dei buoni deve invece avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (circolare n. 28/E/2016).

Deducibilità dal reddito d’impresa

L’Agenzia chiarisce che il costo sopportato per erogare i buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa purché sia riconducibile al rapporto di lavoro.

Esclusa la tassazione in capo al dipendente

La circolare n. 27/2022 prende in considerazione il bonus dal punto di vista del trattamento fiscale per il dipendente e, considerando le norme del Tuir e la Relazione illustrativa al Dl n. 21/2022 (che considera il bonus carburante di 200 euro un aiuto aggiuntivo) conclude che il beneficio gode dell’esenzione dalla tassazione e, in più, il dipendente può fruire di altre agevolazioni del valore di euro 258,23 per altri beni e servizi (compresi altri buoni benzina).

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