Bonus autotrasporto per gasolio: codice tributo per l’utilizzo

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Bonus autotrasporto per gasolio: codice tributo per l’utilizzo

Disponibile il codice tributo che le imprese di autotrasporto dovranno indicare nell’F24 per avvalersi del credito d’imposta previsto dal DL Aiuti (articolo 3, Dl n. 50/2022) per l’acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022.

Tale disposizione ha, infatti, istituito un contributo straordinario, nella forma di credito di imposta, per la spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato da imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto conto terzi.

Il contributo è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto di gasolio, impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio dell’attività, al netto dell'Iva, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

In base alle norme attuative è stato stabilito che detto bonus sia utilizzabile dai beneficiari solamente in compensazione. A tal fine, la risoluzione n. 65 del 9 novembre 2022, dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito il seguente codice tributo da indicare nel modello F24:

  • “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

Nel compilare il modello tale sequenza va indicata nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Con riferimento ai modelli F24 presentati l’Agenzia effettuerà la verifica:

  • sulla presenza dei contribuenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
  • che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo assegnato, pena lo scarto del pagamento.
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