Bonus assunzione detenuti 2025: incentivi fiscali e contributivi per le imprese
Pubblicato il 09 ottobre 2025
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Il bonus per l’assunzione di detenuti rappresenta una delle misure più significative tra gli strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati al reinserimento sociale delle persone sottoposte a esecuzione penale.
L’incentivo, disciplinato originariamente dalla Legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta “Legge Smuraglia”), è stato oggetto di importanti aggiornamenti con il Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 (“Decreto Sicurezza”), convertito con modificazioni dalla Legge 9 giugno 2025, n. 80.
Il provvedimento ha esteso il perimetro dei soggetti beneficiari e semplificato alcune procedure amministrative, rafforzando così il legame tra politiche di sicurezza, inclusione lavorativa e responsabilità sociale d’impresa.
Finalità dell’agevolazione
La misura nasce con una duplice finalità:
- Favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, attraverso opportunità di lavoro retribuito che riducano il rischio di recidiva e promuovano il recupero personale;
- Incentivare le imprese a partecipare a programmi di inclusione, riconoscendo benefici fiscali e contributivi che compensano i costi organizzativi e gestionali connessi all’assunzione di lavoratori provenienti da percorsi detentivi.
Il lavoro penitenziario è considerato parte integrante del percorso di rieducazione previsto dall’articolo 27 della Costituzione italiana. In questa prospettiva, l’agevolazione assume un valore sociale oltre che economico.
Riferimenti normativi aggiornati
Le principali fonti che disciplinano la misura sono:
- Legge n. 193/2000 (Legge Smuraglia);
- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 47 (Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario);
- D.M. 24 luglio 2014, n. 148 (attuazione del credito d’imposta per le imprese che assumono detenuti);
- Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 (Decreto Sicurezza), convertito con Legge 9 giugno 2025, n. 80, che introduce importanti novità in materia di lavoro penitenziario e incentivi.
Le modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza 2025 (D.L. n. 48/2025) incidono in modo significativo sul sistema delle agevolazioni previste per il lavoro penitenziario. Tra le principali novità si segnalano:
- estensione degli sgravi contributivi alle imprese pubbliche e private che impiegano detenuti ammessi al lavoro esterno;
- introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante per detenuti e internati, senza limiti di età, con accesso agli stessi benefici contributivi;
- ampliamento delle categorie di detenuti ammissibili al lavoro esterno, con maggiore flessibilità nei criteri di autorizzazione;
- tempi procedimentali ridotti per l’approvazione delle convenzioni con l’Amministrazione penitenziaria (60 giorni).
Chi può richiedere il bonus
Possono accedere al credito d’imposta e agli sgravi contributivi:
- Imprese private e cooperative sociali che assumono:
- detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari;
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 354/1975;
- detenuti o internati in regime di semilibertà.
- Dal 2025, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza, il beneficio contributivo del 95% si estende anche alle imprese pubbliche che impiegano persone ammesse al lavoro esterno.
Tipologie di vantaggio economico
Credito d’imposta
L’impresa può beneficiare di un credito d’imposta mensile per ciascun lavoratore assunto:
- 520,00 euro mensili per ogni detenuto o internato assunto all’interno del carcere o ammesso al lavoro esterno;
- 300,00 euro mensili per ogni lavoratore in regime di semilibertà.
Il credito è riconosciuto nei limiti del costo effettivamente sostenuto per il lavoratore, fino a un massimo annuo di 250.000,00 euro per impresa.
In caso di contratto a tempo parziale, l’importo è proporzionalmente ridotto in base alle ore effettivamente lavorate.
Sgravi contributivi
Le agevolazioni contributive prevedono la riduzione del 95% delle aliquote previdenziali e assistenziali dovute:
- dai datori di lavoro e dai detenuti assunti all’interno degli istituti penitenziari;
- dalle cooperative sociali e dalle imprese pubbliche o private che impiegano lavoratori ammessi al lavoro esterno.
L’esonero contributivo si applica anche per un periodo post-detentivo:
- 18 mesi per chi era in semilibertà o ammesso al lavoro esterno;
- 24 mesi per chi non aveva beneficiato di tali regimi.
Durata e cumulabilità del beneficio
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- e, in caso di cessazione dello stato detentivo, per i periodi sopra indicati (18 o 24 mesi).
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e contributive, nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014).
Requisiti per accedere all’incentivo
Le imprese devono rispettare i seguenti requisiti:
- Stipulare una convenzione con la Direzione dell’istituto penitenziario competente, che regoli:
- l’uso dei locali e delle attrezzature (eventualmente in comodato gratuito);
- le modalità di gestione del lavoro e la responsabilità civile;
- i termini di durata e risoluzione dell’accordo;
- le condizioni di accesso e ispezione del personale penitenziario.
Il Decreto Sicurezza ha fissato un termine di 60 giorni entro il quale l’Amministrazione penitenziaria deve pronunciarsi sulle richieste di convenzione.
- Assumere lavoratori detenuti o internati con contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 30 giorni;
- Garantire una retribuzione conforme ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento (CCNL);
- Essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali.
Procedura di accesso al credito d’imposta
L’iter per accedere al credito d’imposta per l’assunzione di detenuti segue una scansione annuale precisa, definita dalla normativa attuativa della Legge Smuraglia e confermata dalle disposizioni vigenti.
Presentazione dell’istanza, entro il 31 ottobre di ogni anno
Le imprese che intendono beneficiare dell’agevolazione devono presentare una richiesta formale alla Direzione dell’istituto penitenziario presso cui operano o dal quale proviene il personale assunto.
Nell’istanza deve essere indicato:
- l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto per l’anno successivo;
- l’eventuale quota riferita ai periodi post-detentivi;
- le somme relative a progetti formativi seguiti da assunzione.
Trasmissione ai Provveditorati regionali, entro il 15 novembre
Entro tale termine, le Direzioni degli istituti penitenziari trasmettono le domande ricevute ai rispettivi Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, corredate della documentazione prevista e dei dati riepilogativi delle richieste aziendali.
Determinazione degli importi, entro il 15 dicembre
I Provveditorati regionali inoltrano le istanze al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP), che provvede a:
- esaminare le richieste pervenute;
- determinare l’importo massimo del credito spettante a ciascuna impresa;
- trasmettere l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate.
L’elenco ufficiale e gli importi riconosciuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
Fruizione del credito
Una volta riconosciuto, il credito d’imposta può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:
- Compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6858;
- Indicazione obbligatoria nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento;
- Esclusione dalla base imponibile ai fini IRES e IRAP, in quanto il beneficio non costituisce reddito imponibile.
Il credito è fruibile solo a maturazione avvenuta, ossia dopo l’effettiva assunzione e il regolare svolgimento del rapporto di lavoro con il detenuto o internato.
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