Bonus alle imprese, le scadenze di fine novembre

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Bonus alle imprese, le scadenze di fine novembre

Il nutrito pacchetto di incentivi fiscali alle imprese ha in calendario alcune scadenze importanti a fine mese.

Nell’elenco degli adempimenti in scadenza il 30 novembre 2023 rientrano le comunicazioni al MIMIT per i seguenti bonus fiscali:

  • credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi 4.0;
  • credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;
  • Credito d’imposta formazione 4.0.

Bonus investimenti 4.0

Il tax credit investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 è stato introdotto della Legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) e dalla Legge n. 178/2020 (Bilancio 2021).

FINALITA’: Il bonus è finalizzato a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

I beni materiali agevolabili sono quelli indicati nell’allegato A alla Legge n. 232/2016, i beni immateriali sono elencati nell’allegato B alla stessa legge.

Per gli investimenti che ricadono nella disciplina prevista dall’art. 1, cc. 1056-1058 della legge di Bilancio 2021, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli stessi.

SCADENZA: Pertanto, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno d'imposta 2022, la comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy dei dati riguardanti il suddetto credito d’imposta dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2023.

La comunicazione andrà effettuata anche nei casi di investimenti:

  • prenotati entro il 31.12.2021, per i quali l’effettuazione è intervenuta nel 2022;
  • effettuati nel 2022, la cui interconnessione è avvenuta successivamente.

NOTA BENE: Per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari non è prevista alcuna comunicazione;

ATTENZIONE: L'invio del modello non rappresenta un presupposto per la fruizione dell'agevolazione. Pertanto, il mancato invio del modello non determina alcun effetto in occasione di eventuali controlli fiscali.

L'invio del modello viene acquisito dal MIMIT solo per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

Il modello, approvato con il Dm 6 ottobre 2021 (allegato 1), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Bonus ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Il tax credit ricerca e sviluppo e innovazione è stato introdotto dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della Legge di bilancio 2020.

FINALITA': Il bonus ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

SCADENZA: Le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo e innovazione devono inviare al MiMiT, entro il 30.11.2023, l’apposito modello per comunicare gli investimenti effettuati nel 2022.

Il modello della comunicazione, disponibile al link https://www.mimit.gov.it/it/transizione40 , deve essere:

  • firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa;
  • inviato, entro il 30.11.2023, in formato elettronico tramite PEC, all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it

ATTENZIONE: L'invio del modello non rappresenta un presupposto per la fruizione dell'agevolazione. Pertanto, il mancato invio del modello non determina alcun effetto in occasione di eventuali controlli fiscali.

Bonus Formazione 4.0

Il tax credit formazione 4.0 è stato introdotto dalla Finanziaria 2018 che ne aveva previsto l’applicazione solo con riferimento alle spese agevolabili sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Successivamente, la Legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 78, legge 145/2018), ha disposto che tale credito d’imposta si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

FINALITA’: Il bonus è volto a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

ATTENZIONE: Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

SCADENZA: Le imprese che hanno effettuato investimenti in “Formazione 4.0”, previsti dalla Finanziaria 2018, devono inviare al MiMiT, entro il 30.11.2023, l’apposito modello per comunicare le spese di formazione del personale dipendente sostenute nel 2022.

Il modello della comunicazione, disponibile al link https://www.mimit.gov.it/it/transizione40 , deve essere:

  • firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa;
  • inviato, entro il 30.11.2023, in formato elettronico tramite PEC, all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it

ATTENZIONE: L'invio del modello non rappresenta un presupposto per la fruizione dell'agevolazione. Pertanto, il mancato invio del modello non determina alcun effetto in occasione di eventuali controlli fiscali.

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