Bonus affitti e bonus facciate, tutte le novità della LdB 2022 spiegate dalle Entrate
Pubblicato il 04 aprile 2022
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Pubblicata la circolare n. 9 del 1° aprile 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate fa il punto su tutte le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 in materia di imposte dirette.
Il documento di prassi fornisce una guida alle modifiche di maggior interesse per i contribuenti: si va dall’analizzare la proroga dei vari bonus edilizi, fino alle diverse agevolazioni pensate per lo sviluppo dello sport o per il rientro in Italia dei cervelli, estese ora anche a docenti e ricercatori. Spazio anche all’aumento del limite dei crediti ammessi in compensazione mediante modello F24, con la stabilizzazione a 2 milioni di euro.
LdB 2022. Proroga bonus edilizi al 2024
La nuova circolare agenziale parte con l’illustrare la novità contenuta nell’articolo 1, comma 37, della Legge n. 234/2021, che proroga fino al 31 dicembre 2024 alcune importanti detrazioni edilizie, quali: le detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus verde”).
L’ecobonus e il bonus ristrutturazioni sono stati prorogati senza modifiche fino al 31 dicembre 2024.
Per il bonus verde è precisato che esso non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini esistenti; è, invece, ammesso per i lavori in economia solo per l'acquisto dei vegetali necessari (alberi, piante, arbusti e quant'altro) da altri, purchè sia ricompresa la manodopera per la realizzazione. Continuerà a spettare per un valore pari al 36% della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare.
Anche il bonus mobili è previsto ancora per gli anni 2022, 2023 e 2024, per sostenere l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma con una misura ridotta per annualità: si passerà da 10.000 euro per il 2022 a 5.000 euro per il 2023 e 2024.
Relativamente al bonus facciate, l’Agenzia evidenzia alcune novità: la proroga fissata solo fino al 31 dicembre 2022, con una percentuale di detrazione ridotta che passa dal 90% al 60% delle spese sostenute.
Per quanto riguarda, infine, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la circolare n. 9/E/2022 ricorda che sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021, con l’estensione di un anno in più rispetto al precedente limite fissato a fine 2020.
Bonus affitti giovani anche per una sola stanza
Nel documento di prassi vengono illustrate anche le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento.
In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021, viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del cosiddetto bonus affitti.
Infatti, la Legge n. 234/2021 sancisce che è possibile ottenere una detrazione Irpef dall'anno d'imposta 2022 da parte di giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione per una unità immobiliare o una sua porzione da destinare a propria residenza.
Oltre all’innalzamento del requisito anagrafico, le altre novità sono rappresentate dal fatto che lo sconto fiscale che può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni di durata del contratto di locazione e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza, per esempio una sola stanza.
Inoltre, la detrazione:
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è riconosciuta per i primi quattro anni del contratto, nel rispetto dei requisiti di età e reddito, da verificare per ciascun singolo periodo d’imposta;
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spetta solo se l’immobile è adibito a residenza del locatario e non più ad abitazione principale.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.
Agevolazioni per lo sviluppo dello sport
Specifica la circolare n. 9/E che l’articolo 1, commi da 185 a 190, della Legge di bilancio 2022 prevede diverse misure a sostegno dello sport.
Sul piano fiscale, la Legge prevede, per gli anni 2022, 2023 e 2024, a favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, che gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Tuttavia, per l'applicazione dell'agevolazione per lo sviluppo dello sport è necessario che i costi effettivamente sostenuti siano rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno alle società o da società di revisione, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
Bonus “rientro dei cervelli” ampio
E’ stata estesa a ricercatori e docenti la possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli”.
Nello specifico, docenti e ricercatori, che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (Dl n. 78/2010), possono optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria.
Tutto ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.
Elevato il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili
Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il limite ai crediti compensabili, a decorrere dal 1° gennaio scorso e a regime, è elevato a 2 milioni di euro.
Era stato il decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021) a prevedere l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021 e l’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022.
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