Bonus affitti: dall’ultimo trimestre 2020 fuori gli enti non commerciali

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Bonus affitti: dall’ultimo trimestre 2020 fuori gli enti non commerciali

Il credito d’imposta locazioni, previsto dal DL Rilancio per i canoni relativi a immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, è stato esteso dal successivo decreto n. 137/20220 (Ristori) ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Non si richiede il requisito del volume di affari ma solo di essere classificati con i codici Ateco indicati nel decreto stesso.

Con risposta n. 562 del 26 agosto 2021 si danno precisazioni in merito a dubbi inerenti l’applicazione del bonus affitti istituito dal Decreto Rilancio, per contenere gli effetti delle misure prese per contenere il Coronavirus, e che il DL Ristori ha allargato ai mesi da ottobre a dicembre 2020.

Il DL Rilancio, fa presente il Fisco, espressamente ha previsto che il credito in parola spettasse agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Successivamente, il decreto Ristori ha stabilito che il credito di imposta di cui all'articolo 28 del DL Rilancio vada applicato ai canoni di locazione e di affitto di azienda relativi all'ultimo trimestre 2020.

Nello specifico, stabilisce che il bonus affitti possa essere fruito dalle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO contenuti nell'Allegato 1 al decreto, senza prevedere un particolare volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Da ciò emerge, sostiene la risposta n. 562/2021, che il beneficio in parola sia applicabile anche per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2020, alle sole imprese con codici ATECO indicati, che per il tipo di attività sono state particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento connesse al Covid-19.

In conclusione, la norma non include gli enti non commerciali che, invece, venivano espressamente richiamati dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio e giugno.

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