Bonus affitti. Per l’ENC al lordo dell’Iva
Pubblicato il 09 marzo 2021
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Anche l’ente non commerciale senza partita Iva che svolge attività commerciale a fini istituzionali può avvalersi del bonus affitti, previsto dal Decreto Rilancio (n. 34/2020).
La risposta n. 160 dell’8 marzo 2021, resa nota dall’Agenzia delle Entrate, precisa le condizioni per la fruizione del bonus.
Bonus affitti. Per l’ENC il calcolo deve comprendere l’Iva
Con l’articolo 28 del Decreto Rilancio è stato istituito un credito d’imposta nella misura del 60% a parziale risarcimento dei canoni di locazione mensili degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda corrisposti nonostante la chiusura forzata dell’attività dovuta all’emergenza Coronavirus.
Il bonus spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione, che nel 2019 non hanno superato, tra ricavi o compensi, il tetto complessivo di 5 milioni di euro.
La norma specifica che anche gli enti non commerciali possono fruire del credito d’imposta affitti per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionali.
L’accesso al bonus da parte degli ENC è ammesso a fronte di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente; inoltre, la misura dell'agevolazione è commisurata “all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno”.
Precisazioni sono arrivate con circolare n. 14/E/2020 e con risoluzione n. 68/E/2020: l’ente può avvalersi del bonus affitti anche qualora svolga, oltre all'attività istituzionale, un'attività commerciale, in modo non prevalente od esclusivo.
Per quanto riguarda la verifica del limite di 5 milioni di ricavi, si chiarisce che vanno considerati solo quelli con rilevanza ai fini Ires, con esclusione dei proventi derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
In presenza delle condizioni sopracitate, conclude l’Agenzia delle Entrate, l’ENC può beneficiare, per i canoni di locazione relativi agli immobili adibiti a sede istituzionale, del credito di imposta locazioni, che va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'Iva, in quanto in tale specifica ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.
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