Blocco dei codici tributo per investimenti 4.0: chiarimento
Pubblicato il 17 aprile 2024
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Il decreto-legge n. 39/2024, noto per aver statuito il blocco delle cessioni e sconto in fattura per il Superbonus, all’articolo 6 ha introdotto l’obbligo delle comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, al fine di fruire dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter della legge 178/2020, e di ricerca e sviluppo di cui ai commi 200, 201, 202, 203, quarto periodo, 203-quinquies e 2023-sexies della legge 160/2019).
Investimenti 4.0: blocco compensazioni
In attesa che il Ministero delle Imprese e del made in Italy renda note le modalità per effettuare tali comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione 19/E/2024 disponendo la sospensione delle compensazioni con F24 per i codici tributo 6936 e 6937 (investimenti 4.0), con anno di riferimento 2023 o 2024 e per i codici tributo 6938, 6939 e 6940 (spese di ricerca e sviluppo), con anno 2024.
Tale sospensione generalizzata ha sollevato critiche da parte degli addetti ai lavori: infatti è stata inibita anche la possibilità di compensare investimenti 4.0 del 2021 e del 2022 che non sono colpiti dalla stretta sulle comunicazioni. Per tali crediti, l’anno di riferimento da indicare in F24 è quello in cui è avvenuta l’interconnessione, momento a partire dal quale il credito è compensabile, e non invece quello di effettuazione dell’investimento.
Entrate: precisazioni sul blocco
Il 16 aprile 2024 l’Amministrazione finanziaria ha posto rimedio alla questione pubblicando una Faq a chiarimento di quanto presente nella risoluzione n. 19/2024 che, si ricorda, ha previsto la sospensione per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
Constatato, però, che il codice tributo 6936 serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco ed in particolare quelli previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020), l’Agenzia spiega che, nonostante la sospensione, può essere utilizzato.
Come?
L’Agenzia osserva che i tax credit in argomento riguardano gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1056);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1057).
Il Fisco afferma che se l’interconnessione dei beni è avvenuta nel 2023 o 2024, il relativo credito è utilizzabile in compensazione con modello F24 indicando il codice tributo 6936, mentre - come anno di riferimento – va inserito l’anno in cui è iniziato l’investimento, non rilevando l’anno in cui si è concluso o l’anno di interconnessione del bene strumentale. |
Per una migliore comprensione, viene riportato un esempio.
In caso di un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
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