Black list. La dichiarazione integrativa è sempre valida

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Lo strumento della dichiarazione integrativa, concesso ai soggetti intenzionati a sanare l’omessa indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti per acquisti in Stati black list, vale ed opera anche a verifica fiscale terminata. Ed è possibile al contribuente dedurre i costi sostenuti per acquisti effettuati presso aziende collocate in Stati a fiscalità privilegiata, anche quando l’interesse economico che ne deriva viene dimostrato solo in secondo grado di giudizio.

Si regola così la Commissione tributaria regionale del Veneto nella sentenza 38/1/11, ove soccombe il Fisco che, non considerate valide le dichiarazioni integrative presentate da una Srl a due mesi dalla conclusione della ispezione della Guardia di finanza, aveva provveduto a recuperare per i quattro esercizi oggetto di accertamento, ai fini Ires e Irap, i costi sostenuti per le importazioni effettuate da Hong Kong.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Omissione sui costi black list sanabile a verifica conclusa - Acierno

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