Bimbo ingiuriato davanti ai compagni. Sanzione penale e risarcimento danni in capo all'autore dell'insulto

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 38297 depositata lo scorso 24 ottobre 2011, hanno respinto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui la stessa era stata condannata, nel merito, ad una pena di 600 euro di multa ed al risarcimento danni in favore di un ragazzino ritenuto offeso nel decoro attraverso l'appellativo rivoltogli di “scioccarellino”.

Secondo la ricorrente la condanna per ingiuria andava annullata in quanto il termine utilizzato era da considerare di per sé inidoneo a ledere l'onore ed il decoro di chicchessia. Tuttavia, la Suprema corte ha ritenuto che una tale osservazione non scalfisse l'impostazione della motivazione non facendo emergere profili di illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in sede di giudizio di legittimità.

Inoltre – conclude la Corte – la potenzialità espressiva dell'espressione utilizzata non poteva valutarsi in astratto dovendo essere contestualizzata e apprezzata in concreto in relazione alle modalità del fatto e a tutte le circostanze che lo avevano caratterizzato. Orbene, nel contesto dei fatti, esso era stato idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro di un bimbo impegnato a giocare con altri coetanei.
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