Consob: procedimento sanzionatorio con novità dell'impegno

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Consob: procedimento sanzionatorio con novità dell'impegno

La Consob, con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, ha approvato modifiche al Regolamento sui procedimenti sanzionatori, introducendo una nuova procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni.

Con questa delibera, la Consob ha aggiornato il Regolamento che disciplina i procedimenti sanzionatori, introducendo il subprocedimento degli impegni. Questa novità permette ai destinatari di procedimenti sanzionatori di proporre impegni per risolvere la controversia senza necessità di accertare la violazione.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (13 giugno 2025).

Modifiche al Regolamento Consob sui procedimenti sanzionatori: tempistica

Il regolamento si applica ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la data di entrata in vigore, nonché a quelli già iniziati prima di tale data ma non ancora conclusi, in base alla fase procedimentale in corso.

Per i procedimenti sanzionatori già conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera, continueranno ad applicarsi le disposizioni del precedente "Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob", come previsto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e modificato successivamente dalla delibera Consob n. 18750 del 19 dicembre 2013.
I soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della delibera, siano già destinatari di provvedimenti sanzionatori possono presentare una richiesta alla Consob per chiedere, se applicabili, l'anonimizzazione del provvedimento pubblicato sul sito web, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del regolamento adottato con la delibera.

Cosa sono gli "impegni" nei procedimenti sanzionatori della Consob?

La disposizione introdotta dall'articolo 23 della Legge Capitali (n. 21/2024) consente al destinatario di un procedimento sanzionatorio di presentare alla Consob degli impegni che possano eliminare i rischi di danno agli interessi degli investitori e al mercato contestati.

Dopo aver valutato la gravità della violazione e la validità degli impegni, la Consob può renderli vincolanti e chiudere il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

Il quarto comma dell'articolo 196-ter del TUF conferiva alla Consob il compito di stabilire le modalità procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni. Con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, si provvede a quanto richiesto.

Fasi della procedura per la presentazione degli impegni

Il Regolamento adottato con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 introduce, oltre al procedimento ordinario, il subprocedimento relativo agli impegni, regolamentandone le seguenti fasi.

1. Presentazione della proposta di impegni

Il Regolamento chiarisce che la proposta di impegni è facoltativa e deve essere presentata dal destinatario del procedimento.

Il termine per la presentazione è di 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione. Nei 30 giorni successivi alla presentazione della proposta, il proponente può fornire integrazioni su aspetti specifici. Se viene richiesto l'accesso agli atti, il termine di 30 giorni per la presentazione è sospeso fino alla data in cui l'accesso è concesso.

La proposta deve essere inviata al Servizio Sanzioni Amministrative, che la inoltrerà alla Divisione che ha formulato le contestazioni. I proponenti che desiderano mantenere riservate alcune informazioni possono segnalarlo nel modulo di presentazione.

2. Ricevibilità degli impegni e istruttoria

Il Servizio Sanzioni Amministrative, consultata la Divisione che ha emesso le contestazioni, può richiedere chiarimenti sulla proposta entro 30 giorni dalla ricezione. In tal caso, il proponente ha 30 giorni (prorogabili di 15 giorni in casi eccezionali) per integrare la proposta.

Se la proposta viene inviata oltre i termini stabiliti o se il proponente non risponde alle richieste di chiarimenti, la proposta viene dichiarata irricevibile.

Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta o dalla sua integrazione, il Servizio Sanzioni Amministrative, d'accordo con la Divisione, trasmette una relazione motivata alla Commissione, che sarà inviata anche al proponente per eventuali osservazioni entro 30 giorni.

3. Fase di consultazione

Entro 30 giorni dalla ricezione della relazione motivata, la Commissione può decidere, se lo ritiene necessario in base alla natura degli impegni e alla gravità della violazione, di pubblicare la proposta di impegni e un estratto della lettera di contestazione, permettendo agli operatori di settore di presentare osservazioni entro 30 giorni.

In questi casi, si applica l'art. 195 del TUF, e la consultazione può essere svolta in forma anonima. La proposta di impegni sarà comunque pubblicata con la precisazione che la decisione finale non implica l'accertamento della violazione.

La decisione di avviare o meno la consultazione deve essere comunicata tempestivamente al proponente, che può rispondere alle osservazioni ricevute e presentare modifiche accessorie alla proposta.

4. Fase decisoria

La Commissione decide se:

  • approvare la proposta di impegni, rendendola vincolante e chiudendo il procedimento sanzionatorio,
  • rigettare la proposta e continuare con il procedimento.

Nella decisione, la Commissione considera la gravità della condotta, se il proponente ha già ricevuto precedenti sanzioni, e se gli impegni proposti sono adeguati a tutelare gli interessi degli investitori e del mercato. In caso di approvazione, il rispetto degli impegni sarà monitorato dalla Divisione che ha emesso le contestazioni.

4. Prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio

Se la proposta viene rigettata, il termine per la conclusione del procedimento inizia dal momento in cui il proponente riceve la comunicazione di rigetto.

Se la proposta viene approvata, il procedimento può essere riaperto se:

  • le circostanze fondamentali su cui si basava la decisione vengono modificate in modo significativo;
  • i soggetti interessati non rispettano gli impegni assunti;
  • il provvedimento di approvazione si fonda su informazioni errate o incomplete fornite dal proponente.
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