Bonus Giovani Nazionale: incremento occupazionale netto dal 1° luglio 2025
Pubblicato il 19 giugno 2025
In questo articolo:
- Bonus Giovani nazionale: requisiti e domanda
- Incremento occupazionale netto per il Bonus Giovani
- Incremento occupazionale e cambio appalto
- Incremento occupazionale netto per i Bonus Giovani e donne del decreto Coesione: tabella riepilogativa
- Vantaggi per le assunzioni e trasformazioni fino al 30 giugno 2025
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Nuovo requisito per le imprese che intendono beneficiare del Bonus Giovani nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione: per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto dell’incremento netto dell’occupazione.
È l’INPS a comunicarlo con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ad integrazione della circolare n. 90 del 12 maggio 2025.
Il Bonus Giovani, ricorda l’Istituto previdenziale, è erogato nel rispetto delle risorse stanziate nonché delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
All’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani, l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.
Il nuovo requisito dell’incremento occupazionale netto, è importante sottolineare, non si applica retroattivamente alle assunzioni/trasformazioni già effettuate, interessando esclusivamente gli eventi agevolati avvenuti a decorrere dal 1° luglio 2025.
Il Bonus Giovani nazionale prevede pertanto due regimi differenti. Le assunzioni e trasformazioni che avvengono tra il 1° settembre 2024 e il 30 giugno 2025 non richiedono la realizzazione e il mantenimento dell'incremento occupazionale netto, necessario invece per le assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Bonus Giovani nazionale: requisiti e domanda
Il Bonus Giovani nazionale, previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L’esonero è applicabile con un limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, escludendo i premi e i contributi dovuti all'INAIL, in caso di assunzione o stabilizzazione di giovani lavoratori con qualifica non dirigenziale, che non hanno compiuto 35 anni di età e che, nel corso della loro vita lavorativa, non siano mai stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sono agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato e part time) e le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
L'incentivo è fruibile per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dai datori di lavoro privati tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, come stabilito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024.
Inoltre, l’esonero si applica anche nei casi in cui ci sia stata una precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare, esclusivamente in modalità telematica, la domanda tramite il modulo online disponibile sul sito INPS nella sezione: “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”. La domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha reso noto di aver aggiornato Il modulo in uso, integrandolo con l’inserimento della nuova dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Con la richiesta di ammissione al Bonus Giovani Nazionale, il datore di lavoro dovrà anche dichiarare che “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”.
L’esonero contributivo ha durata massima di 24 mesi.
Incremento occupazionale netto per il Bonus Giovani
L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, al paragrafo 7, ha ricordato i criteri di determinazione dell’incremento occupazionale netto.
Per calcolare l'incremento occupazionale netto, si utilizza il parametro delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale stabilito dal diritto comunitario. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza n. C-415/07 del 2 aprile 2009), l'incremento occupazionale deve essere valutato confrontando il numero medio delle U.L.A. dell'anno precedente all’assunzione con quello dell'anno successivo all’assunzione.
L’impresa deve verificare la forza lavoro effettiva nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non una stima dell'occupazione al momento dell’assunzione. In pratica, questo significa che, per stabilire se sussiste un incremento occupazionale netto, si deve fare riferimento all’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non alla forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Se, al termine dell’anno successivo all’assunzione, si verifica un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili dell'incentivo eventualmente già fruite vengono "consolidate". In caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente mantenuto e il datore di lavoro è obbligato a restituire le quote dell’incentivo che sono state già godute, mediante le procedure di regolarizzazione.
L'incentivo può essere comunque applicato anche qualora non si realizzi l’incremento occupazionale netto, se il posto di lavoro si è reso vacante a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui i posti vacanti siano dovuti a licenziamenti per riduzione di personale.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
Nel caso di assunzioni a scopo di somministrazione, i benefici derivanti dall’assunzione o trasformazione vengono trasferiti all’impresa utilizzatrice. Pertanto, la valutazione dell'incremento occupazionale netto deve essere effettuata in capo all’impresa utilizzatrice, come chiarito anche nella risposta a interpello n. 3/2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Per il calcolo dell'incremento occupazionale netto, è necessario considerare tutte le tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, con l'unica esclusione del lavoro cosiddetto accessorio. Inoltre, il lavoratore assunto per sostituire un dipendente assente non deve essere computato nel calcolo dell'incremento occupazionale, mentre deve essere computato il lavoratore sostituito.
Il rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere verificato in modo concreto per ogni singola assunzione per cui si intende fruire dell'incentivo. Se l'incremento occupazionale non è rispettato per un determinato mese, il beneficio per quel mese viene perso. Tuttavia, se l'incremento viene ripristinato nei mesi successivi, il beneficio può essere ripreso dal mese di ripristino, ma non è possibile recuperare il beneficio perso nei mesi precedenti.
Incremento occupazionale e cambio appalto
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 2 del 23 maggio 2025, ha chiarito che i licenziamenti per i cambi di gestione nell’appalto impediscono la maturazione dell’incremento occupazionale, compromettendo la legittimità dell’incentivo.
Incremento occupazionale netto per i Bonus Giovani e donne del decreto Coesione: tabella riepilogativa
Bonus decreto Coesione |
Periodo di validità |
Incremento occupazionale |
Bonus Giovani Nazionale |
1° settembre 2024-31 dicembre 2025 |
SI solo per assunzioni/trasformazioni dal 1° luglio 2025 (circolare INPS n. 90/2025, par. 7) |
Bonus Giovani ZES unica |
31 gennaio 2025 (assunzioni/trasformazioni post autorizzazione INPS) – 31 dicembre 2025 |
SI, in tutti i casi (circolare INPS n. 90/2025, par. 7) |
Bonus Donne molto svantaggiate (ovunque residenti, senza impiego da almeno 24 mesi) |
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
SI, in tutti i casi (circolare INPS n. 91/2025, par 6) |
Bonus Donne residenti nella ZES unica (senza impiego da almeno 6 mesi) |
31 gennaio 2025 (assunzioni post autorizzazione INPS) – 31 dicembre 2025 |
SI, in tutti i casi (circolare INPS n. 91/2025, par 6) |
Bonus Donne occupate in settori o professioni con disparità di genere |
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
SI, in tutti i casi (circolare INPS n. 91/2025, par 6) |
Vantaggi per le assunzioni e trasformazioni fino al 30 giugno 2025
Le assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 30 giugno 2025 non sono soggette al vincolo dell’incremento occupazionale netto. Questo significa che le imprese che assumono o stabilizzano giovani under 35 non dovranno preoccuparsi di verificare e mantenere l'aumento effettivo della forza lavoro nei successivi 12 mesi, com minori rischi di dover restituire l'incentivo ricevuto, nel caso in cui non venga rispettato l’incremento occupazionale netto.
Agire prima del 1° luglio 2025 pertanto consente di evitare complicazioni e garanzie aggiuntive, sfruttando appieno il beneficio dell’esonero contributivo senza dover monitorare l’incremento occupazionale netto, operativo dal mese successivo.
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