Bicicletta sempre necessitata
Pubblicato il 30 marzo 2016
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A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 221/2015, art. 5, commi 4 e 5, l’INAIL, con circolare n. 14 del 25 marzo 2016, ha riassunto la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere anche con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede.
Ricorda l’Istituto che l’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando:
- non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso);
- non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro;
- l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.
In effetti, la valutazione sulla necessità dell’uso del mezzo privato di trasporto viene condotta con “criteri di ragionevolezza” con riferimento ai casi specifici.
Tuttavia, sottolinea la circolare INAIL n. 14/2016, alla luce della nuova normativa la suddetta valutazione risulta superflua per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.
Chiaramente le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri, alle fattispecie in istruttoria ed a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
- eDotto.com – Edicola del 7 marzo 2016 - Infortunio in itinere in bicicletta – Schiavone
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