Infortunio in itinere in bicicletta

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Infortunio in itinere in bicicletta

L’INAIL tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Sul sito INAIL si legge ancora che il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Ebbene, il collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 221 del 28 dicembre 2015) con l’art. 5, commi 4 e 5, ha modificato il D.P.R. n. 1124/1965 stabilendo che “L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”.

In virtù di tale modifica, i lavoratori che dal 2 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della nuova norma) si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta, potranno sempre beneficiare della tutela piena anche se il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in tempo utile rispetto al turno di lavoro, il tragitto è percorribile a piedi ed al di là dell’esistenza di piste ciclabili.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 settembre 2015 - Infortunio in itinere e fatto doloso del terzo – Redazione eDotto

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