RdC, portale aggiornato con AUU
Pubblicato il 28 giugno 2022
In questo articolo:
- AUU per i figli a carico per i beneficiari del RdC
- Novità Legge 30 dicembre 2021, n. 234
- Non pignorabilità del Rdc
- Variazioni della condizione di occupazione
- Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)
- Accettazione di offerte di lavoro congrue
- Verifica delle attività svolte
- Monitoraggio del Patto per l’Inclusione sociale
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “notizie”, comunica che sul Portale del Reddito di Cittadinanza sono state aggiunte due nuove pagine online, dedicate rispettivamente all’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico delle famiglie beneficiarie del RdC e alle novità apportate alla misura RdC dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
AUU per i figli a carico per i beneficiari del RdC
L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un sostegno economico rivolto alle famiglie in favore di ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (in base determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli con disabilità.
Per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, la misura dell’assegno viene determinata sottraendo, dall’importo teorico spettante, la quota di RdC relativa ai figli che compongono il nucleo familiare.
I beneficiari del RdC non dovranno presentare alcuna domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico, in quanto sarà l’Istituto Previdenziale ad accreditare direttamente le somme dovute sulla Carta RdC, laddove lo stesso sia in possesso di tutte le informazioni necessarie.
I figli a carico delle famiglie vengono individuati sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e tenendo conto degli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.
Qualora l’Inps non sia in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento dell’Assegno, ad esempio sulla composizione e le caratteristiche del nucleo familiare, sarà necessario integrare i dati autocertificandoli tramite la trasmissione in via telematica del modello “Rdc-Com/AU”, come specificato dal messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022.
La trasmissione del modello potrà avvenire tramite il sito istituzionale dell’Istituto Previdenziale, accedendo – previa autenticazione con SPID, CNS e CIE - al servizio “Reddito di Cittadinanza”, o in alternativa, tramite gli Istituti di Patronato.
Il suddetto modello dovrà essere presentato dai nuclei familiari in cui:
- siano presenti figli dai 18 ai 20 anni;
- il richiedente l’ISEE non corrisponde al genitore;
- entrambi i genitori lavorano e si ha diritto alla maggiorazione;
- compare in DSU un solo genitore;
- un componente del nucleo ha percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF), in presenza di figli minori.
Nei nuclei familiari composti da un solo genitore, per ricevere l’intera quota dell’Assegno unico (che altrimenti verrebbe corrisposta al 50%), bisognerà specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore. Per tale motivo, nel modello “RdC-Com/AU” il soggetto dovrà selezionare una delle seguenti opzioni:
- decesso dell’altro genitore;
- allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
- affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
- genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
- esistenza dell’accordo con l’altro genitore, in virtù del quale si chiede l’attribuzione dell’intero importo.
L’integrazione del Rdc/AU spettante verrà erogata a partire dal mese successivo alla data di presentazione del modello. Gli esiti saranno visionabili sul sito dell’Inps, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”.
Novità Legge 30 dicembre 2021, n. 234
La legge di Bilancio 2022 ha previsto alcune modifiche ed integrazioni alla misura del Reddito di Cittadinanza, di seguito tutte le novità.
Non pignorabilità del Rdc
Ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile, non potranno essere pignorati i crediti aventi per oggetto i sussidi di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.
Variazioni della condizione di occupazione
In caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, bisognerà trasmettere la comunicazione tramite il modello “RdC/PdC-com esteso” il giorno antecedente all’inizio dell’attività e non più entro il termine di trenta giorni dall’inizio della stessa. L’inosservanza di questa nuova tempistica determina la decadenza dal beneficio.
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)
La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’istanza per il Reddito di Cittadinanza dovrà contenere da subito le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (e non più entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio) pena l’improcedibilità della domanda.
Accettazione di offerte di lavoro congrue
L’accettazione delle offerte di lavoro congrue dovrà avvenire sulla base di quattro principi:
- coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione;
- retribuzione in rapporto al valore del beneficio.
Il beneficiario di RdC dovrà accettare almeno una di due offerte congrue (invece di tre).
Diversamente, nei casi di rinnovo, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere accettata la prima offerta di lavoro congrua.
Per quanto riguarda le distanze del luogo di lavoro, bisognerà osservare le seguenti regole:
- una offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato si definisce congrua se dista meno di ottanta chilometri (invece di 100), nel caso di prima offerta;
- una offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato ovunque collocata nel territorio italiano (anzichè distante meno di 250 Km) si definisce congrua se si tratta di seconda offerta;
- una offerta di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale si definisce congrua se entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta congrua.
Il beneficiario che rifiuta un’offerta di lavoro congrua subirà una diminuzione mensile di 5 euro per ciascun mese a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua.
A seguito del secondo rifiuto, la misura sarà revocata (oggi questo accade al terzo rifiuto).
Verifica delle attività svolte
In relazione agli impegni di ricerca attiva del lavoro, è stata introdotta una verifica delle attività svolte con frequenza mensile, presso il Centro per l’impiego.
In assenza di un giustificato motivo, il soggetto che non si presenta agli incontri di verifica decade dal beneficio in questione.
Monitoraggio del Patto per l’Inclusione sociale
In caso di sottoscrizione del Patto per l’Inclusione sociale è prevista la frequenza almeno mensile e in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà. Anche in tal caso, la mancata presentazione, senza un comprovato giustificato motivo, determina la decadenza dal beneficio.
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