Azione popolare a vantaggio del comune

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Nella sentenza del Tribunale di Taranto del 31 marzo scorso vi è una delle prime applicazioni della c.d. azione popolare prevista dall'articolo 9 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.

In sostanza si tratta di una sorta di sostituzione da parte del cittadino elettore al comune, che non si è azionato, nell'intraprendere una causa per far valere azioni o ricorsi che spetterebbero all'ente. Tra i presupposti richiesti per iniziare un'azione popolare vi sono la sussistenza di un diritto del comune che è possibile far valere solo attraverso un giudizio e non agendo autoritativamente; in secondo luogo deve esistere l'inerzia dell'ente locale a non intraprendere una causa per esercitare un proprio diritto.

Nel caso della sentenza di Taranto, un cittadino ha agito in giudizio al posto dell'ente ed ha ottenuto l'annullamento di un contratto di vendita di edifici del comune avvenuta a prezzi troppo esigui. Il comune è così rientrato in possesso degli edifici.

L'ente è stato comunque chiamato in causa dal giudice, che proceduralmente è obbligato ad ordinare l'integrazione del contraddittorio, ma il comune ha deciso di non intervenire in causa. Infatti se la sentenza è a svantaggio del cittadino, costui deve sostenere le spese del giudizio a meno che non sia intervenuto in causa l'ente; nel qual caso le spese sono a carico di quest'ultimo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – P.a. inerte, ci pensa il cittadino - Ciccia

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