Avvocati. Equo compenso ormai prossimo

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Avvocati. Equo compenso ormai prossimo

Tra i provvedimenti all’ordine del giorno che il Consiglio dei ministri dovrà esaminare nel corso della sua prossima convocazione, prevista per lunedì 7 agosto 2017, è incluso l’atteso disegno di legge sull’equo compenso degli avvocati.

Il testo, messo a punto dal ministero della Giustizia sentito anche il Consiglio nazionale forense, è stato più volte annunciato, da ultimo lo scorso 5 luglio, nel corso di un question time tenuto presso l’Aula della Camera con il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Nella relazione illustrativa dello schema di legge viene sottolineato come lo stesso sia volto a porre rimedio alle situazioni di squilibrio nei rapporti contrattali tra professionisti legali e clienti cosiddetti “forti”, quali le banche e le assicurazioni, nonché le imprese diverse dalle PMI.

Il disegno di legge

La proposta di legge contiene disposizioni in materia, come detto, di equo compenso e di clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.

In particolare, si tratta dell’equità del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni, unilateralmente predisposte dalla controparte, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività professionali di avvocato, in favore dei soggetti sopra riferiti.

Equo compenso

Nel testo del disegno, viene espressamente inteso come “equo” il compenso che sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto anche conto dei parametri previsti dal Decreto del ministro della Giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della Legge n. 247/2012.

Clausole vessatorie

Il provvedimento si focalizza, quindi, nell’individuare quali siano le clausole cosiddette “vessatorie, contenute nelle citate convenzioni, che determinano, anche in considerazione della non equità del corrispettivo pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato.

Vengono, nel dettaglio, considerano vessatorie, le clausole che contengono:

  • una riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali;
  • l’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • l’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive da prestare a titolo gratuito;
  • l’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
  • la previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
  • la previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • la previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
  • la previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Ad eccezione delle clausole che prevedono la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve offrire a titolo gratuito - considerate, queste, sempre vessatorie -, le previsioni sopra riferite sono ritenute vessatorie salvo che nel caso in cui non siano state oggetto di specifica trattativa.

Clausole nulle a vantaggio dell’avvocato

Le clausole vessatorie sono ritenute nulle, mentre il contratto rimane valido per la parte rimanente. La nullità – viene stabilito nel provvedimento - opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.

Per finire, il disegno di legge sancisce che quando il giudice accerti la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, lo stesso provvede a dichiarare la nullità della clausola e a determinare il compenso dell’avvocato tenuto conto dei prescritti parametri.

Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 6 luglio 2017 - Equo compenso agli avvocati e stalking. Guardasigilli al question time – Pergolari

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