Autoscuole, in bilico il rimborso per chi si è adeguato subito
Pubblicato il 31 ottobre 2019
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Per la questione dell’Iva delle patenti ancora un problema, quello del rimborso per le autoscuole che si sono adeguate alla risoluzione 79/2019 dell'Agenzia delle entrate.
Secondo quanto detto dall’Agenzia, dinnanzi alle Commissioni riunite di finanze e trasporti alla Camera, non lo avranno. Ma il Governo non è d’accordo e intende provvedere.
Il nodo è sull’interpretazione del comma 3 dell'articolo 32 del decreto fiscale (dl n. 124/2019, pubblicato in G.U. il 26/10/2019): per le patenti B e C1, è previsto il pagamento dell'Iva al 22% da parte delle autoscuole a partire dal 1° gennaio 2020, “sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di giustizia Ue del 14/3/2019, causa C-449/17”.
Nello specifico, quel “sono fatti salvi i comportamenti difformi” può essere interpretato in due modi con conseguenze opposte:
- se il comportamento difforme è quello contrario alla disposizione dell'art. 32, le scuole guida che dal 14 marzo 2019 hanno emesso fatture con Iva non potranno chiedere il rimborso, essendo fatto salvo;
- se il comportamento difforme è quello contrario alla sentenza della Corte di giustizia Ue, chi, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte, non ha versato l'Iva è salvo.
Il legislatore è intenzionato a chiarire la portata della norma in favore della seconda ipotesi, la prima favorirebbe un guadagno ingiustificato per l'Erario.
- edotto.com - Edicola del 28 ottobre 2019 - Decreto fiscale in Gazzetta. Limiti alle compensazioni, contanti, pagamenti elettronici - Pichirallo
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