Autonomi, lo Smart working è Legge
Pubblicato il 18 maggio 2017
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E' prossimo ad essere ufficializzato il “Jobs Act degli autonomi”. La nuova Legge non coinvolge gli imprenditori, riferendosi piuttosto ai lavoratori autonomi che, da norma di derivazione codicistica*, si obbligano a compiere dietro corrispettivo un'opera od un servizio, senza vincolo di subordinazione nei riguardi del committente. * art 2222 cc |
E', dunque, attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova Legge a tutela del lavoro autonomo, esercitato in forma non imprenditoriale.
Il DDL n. 2233-B, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (c.d. “lavoro agile”), approvato definitivamente dal Senato, offre maggiori tutele nella maternità e nella malattia nonché altre agevolazioni fiscali, sotto forma di deducibilità delle spese professionali, per lavoratori autonomi e liberi professionisti. La struttura del testo suddivide la disciplina del lavoro autonomo da quella del lavoro agile.
Quest'ultimo, anche detto “smart working”, entra nell'ordinamento per gestire i rapporti di lavoro subordinato, che siano pubblici o privati.
n.b. - Il lavoro diventa agile in quanto perdono importanza il luogo e l’orario di esecuzione della prestazione, a parità di trattamento economico: l’attività è svolta senza precisi vincoli di orario o di luogo, in parte all’interno di locali aziendali, in parte all’esterno. |
LAVORO AUTONOMO
Tra gli articoli del testo di Legge, alcuni rendono nulle eventuali clausole capestro* nei contratti, con l'intento di aumentare le tutele per il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali affinché professionisti e Partite IVA non vengano colpiti da contratti capestro cui non possano sottrarsi perché, essendo autonomi, hanno poche alternative». Si incorrerebbe, altrimenti, nel rischio più grande per il lavoratore autonomo: che il cliente non gli paghi una fattura.
* ad esempio quando attribuiscono al committente: la possibilità di modifiche unilaterali; di recedere senza preavviso; di pagare a più di 60 giorni.
n.b. - Il DDL ha previsto un meccanismo assicurativo contro questo rischio: il Governo spinge il mercato assicurativo a realizzare nuovi elementi di tutela per cui un lavoratore autonomo, che investe in una forma assicurativa contro il rischio che il cliente non gli paghi una fattura, possa poi dedurne il costo sul piano fiscale. |
Agevolazioni fiscali: deduzione al 100% delle spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale.
I lavoratori autonomi vengono qui parificati ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR, i programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali europei. Per essi, la previsione di agevolazioni fiscali consistenti in deducibilità delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro: nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale; in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
STUDI PROFESSIONALI
L’articolo 11 del DDL n. 2233-B delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, applicabili agli studi professionali che dovrebbero assicurare specifiche misure valide, nel caso di specie, anche per i tirocinanti.
Le nuove norme dovranno essere emanate nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a. individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione, idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
b. determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c. semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d. riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
Nuove tutele per malattia, maternità e congedi
Una serie di tutele, nell'ottica dell'ampliamento del “welfare sociale”, si intreccia nel Ddl con altre destinate a rafforzare altre tutele in caso di maternità, congedi parentali, malattia. Riguardano tanto i lavoratori autonomi in generale quanto gli iscritti alla Gestione separata INPS.
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La lavoratrice autonoma ha diritto a cinque mesi di maternità, due prima del parto, tre successivamente. Il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spetta indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.
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Il congedo parentale è destinatario di indennità per un periodo massimo di sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino. E', dunque, estesa la durata dell’arco temporale entro il quale i lavoratori beneficiari delle nuove norme possono usufruire dei congedi.
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Ora la malattia: è prevista la possibilità di interrompere la prestazione, per una durata massima di 150 giorni (cinque mesi), nell’arco di un anno, senza diritto al corrispettivo. Questo vale anche per la maternità e per gli infortuni. Il lavoratore può sospendere il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, laddove malattia o infortunio siano di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. Infine, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.
n.b. - Sono, pure, previste: la sospensione senza diritto al corrispettivo del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia, infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare; la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. |
Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, in particolare, rileva l'articolo 6 del DDL, che reca delega al Governo per l'estensione delle tutele di maternità e malattia a favore degli iscritti alla Gestione separata, anche attraverso la previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva che non superi, possibilmente, lo 0,5%.
SMART WORKING ovvero LAVORO AGILE
Premesso che lo smart working deve continuare ad essere considerato una modalità flessibile di lavoro subordinato, va anche rammentato come esso si svolga con regole particolari, ad esempio non prevedendo necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ma in ogni caso rispettando i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Attenzione - Per lo smart working, la Legge prevede il diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Il “lavoro agile” in Italia
Gli incentivi, fiscali e contributivi, previsti per il lavoro subordinato in materia di salario di produttività sono applicabili anche al lavoro agile. Vi sono, poi, una serie di norme per tutelare la sicurezza sul lavoro di coloro che svolgono la prestazione con modalità di smart working: in genere, la copertura INAIL è collegata alla presenza in sede del lavoratore, mentre vengono introdotti meccanismi per estenderla anche al lavoro agile. E’ sempre previsto che i contratti collettivi di lavoro possano introdurre ulteriori regole in materia di smart working.
Smart working come incentivo all’occupazione
L'articolo 18 del provvedimento normativo appena approvato, anzitutto definisce il “lavoro agile” come quella modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato regolata da un accordo scritto tra le parti in cui possono essere previste forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi, senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro**.
** n.b. - La figura di lavoratore subordinato così delineata sembra avvicinarsi sorprendentemente a quella del collaboratore (co.co.co.) per come rivisitato, nella sua originaria definizione, proprio dal DDL che qui commentiamo. Ed infatti, leggendo appresso il paragrafo relativo alle collaborazioni coordinate e continuative, apprendiamo che il collaboratore è libero di organizzare la propria attività lavorativa, pur nel rispetto delle modalità di coordinamento che il contratto definisce. |
Il Jobs Act del lavoro autonomo tende ad incentivare l’occupazione giovanile, ponendo i giovani nelle condizioni migliori per l'entrata nel mondo del lavoro.
E' previsto nel DDL: il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda; gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, sono applicati anche quando l’attività lavorativa è prestata in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
Nella Legge anche i Co.co.co.
Il DDL sul lavoro autonomo non imprenditoriale interviene sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, per specificare – tornando sulla norma originaria – che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza in forma autonoma la sua attività di lavoro.
L'organizzazione del lavoro ha, dunque, funzione di discrimine tra autonomia e subordinazione: laddove il collaboratore fosse libero di organizzare in piena autonomia l'attività, il rapporto rientrerebbe nell'ambito del lavoro autonomo altrimenti, ove fosse il committente a definire il modus operandi, il collaboratore ricadrebbe nella subordinazione.
Perciò, gli aspetti che le modalità di coordinamento tra le parti potranno regolare nel contratto saranno altri: obiettivi e tempi di realizzazione.
Operatività differenziata
Molte misure saranno applicabili dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Alcune entreranno a regime successivamente:
- l'indennità di disoccupazione dei collaboratori diverrà strutturale dal 1° luglio 2017 (la DIS-COLL spetterà anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data; la copertura sarà assicurata da un aumento dell’aliquota contributiva);
- le regole fiscali si applicheranno dall’esercizio 2017;
- alcune misure di welfare relative agli iscritti alla gestione separata dell’Inps dovranno attendere le circolari applicative, altre l’approvazione di uno o più decreti legislativi.
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