Autoliquidazione INAIL 2019-2020, online le istruzioni INPS
Pubblicato il 15 gennaio 2020
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Si ritorna alle vecchie scadenze per quanto riguarda l’autoliquidazione INAIL 2019-2020. Infatti, il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata, deve essere eseguito entro il 17 febbraio 2020 (il 16 febbraio 2020 cade di domenica), mentre il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 è posto al 2 marzo 2020. I contributi associativi, invece, devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020.
Come di consueto, i datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è “902020”.
Le istruzioni operative sono state riepilogate dall’INPS, con un documento pubblicato il 13 gennaio 2020.
Autoliquidazione INAIL 2019-2020, le quattro scadenze
Come per gli anni passati, i datori di lavoro possono avvalersi del pagamento rateale, che prevede quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. A tal fine è necessario darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
Le scadenze sono le seguenti:
- prima rata: 17 febbraio 2020;
- seconda rata: 18 maggio 2020;
- terza rata: 20 agosto 2020;
- quarta rata: 16 novembre 2020.
Chiaramente, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente, risultato pari allo 0,93%.
Autoliquidazione INAIL 2019-2020, quando avvalersi della “riduzione del presunto”
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2020), devono inviare all’INAIL, entro il 17 febbraio 2020, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, co. 6 del Dpr. n. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.
Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
Autoliquidazione INAIL 2019-2020, le riduzioni del premio assicurativo
Sul fronte delle riduzioni del premio assicurativo, si ravvisa una netta diminuzione nel numero degli incentivi disponibili, dovuto soprattutto al rinnovo delle tariffe INAIL che ha ridotto in via generale il premio circa del 30%. Di seguito, si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2019/2020:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
- sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
- riduzione per le imprese artigiane (PAT);
- riduzione per Campione d’Italia (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
- incentivi per assunzioni effettuate in base all’art. 4, co. da 8 a 11 della L. n. 92/2012.
Ad esempio, la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari è fissata nella misura del:
- 45,07% per la regolazione 2019;
- 44,32% per la rata 2020.
- edotto.com – Edicola dell’8 luglio 2019 - Premi INAIL per i settori non revisionati, riduzione al 15,24% – Bonaddio
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