Premi INAIL per i settori non revisionati, riduzione al 15,24%
Pubblicato il 08 luglio 2019
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La riduzione dei premi INAIL, fissata al 15,24% dall’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013, trova applicazione – anche per l’anno 2019 - nei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato. L’agevolazione continuerà ad essere applicata per quest'anno, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza OT20, ai sensi del previgente D.M. 12 dicembre 2000.
A darne notizia è l’INAIL, con la circolare n. 21 del 4 luglio 2019.
Premi INAIL per i settori non revisionati, la disciplina
Il D.I. (Lavoro-Economia) del 22 aprile 2014, attuativo dell’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013, ha definito le modalità di applicazione della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi - pari al 15,24% - dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di:
- 1.000 milioni di euro per l'anno 2014;
- 1.100 milioni di euro per l'anno 2015;
- 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Successivamente, con D.I. (Lavoro-Economia) del 9 novembre 2016 è stata approvata la Determinazione del Presidente dell’INAIL dell’8 agosto 2016, n. 307 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo:
- della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019;
- degli Indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2017-2019.
Da ultimo il D.I. (Lavoro-Economia) 27 febbraio 2019, di approvazione della Determinazione Presidenziale INAIL del 2 ottobre 2018, n. 38, ha stabilito la nuova tariffa ordinaria dipendenti (TOD) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione. Per effetto di tale decreto, in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi, cessa per le aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, delle imprese familiari coadiuvanti del titolare, nonché per le aziende del settore navigazione, l’applicazione della riduzione prevista dalla L. n. 147/2013.
Tale riduzione, quindi, non trova più applicazione - a partire dal 1° gennaio 2019 - anche ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in quanto gli stessi sono determinati in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova Tariffa dei Premi per l’attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei. Viceversa, la riduzione continua ad applicarsi – anche nel 2019 - a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato.
Premi INAIL per i settori non revisionati, a chi si applica?
La riduzione al 15,24% si applica esclusivamente:
- ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori);
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. n. 93/1958.
La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato decreto, riscossi in forma unificata dall’INPS.
Premi INAIL per i settori non revisionati, criteri di applicazione
Per l’individuazione dei beneficiari della riduzione in argomento, la L. n. 147/2013 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per l’anno 2019, in particolare, rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2017. Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, viene utilizzato il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.
Viceversa, per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20.
- eDotto.com – Edicola del 3 maggio 2019 - Revisione dei premi assicurativi, online la guida INAIL – Bonaddio
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