Autodichiarazione aiuti di Stato in scadenza, l’analisi di Assonime
Pubblicato il 28 novembre 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La circolare n. 28/2022 di Assonime analizza l’autodichiarazione che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea nell’emergenza Covid-19.
A pochi giorni dalla scadenza fissata al 30 novembre 2022, che rappresenta l’ultimo giorno utile per le imprese per dichiarare di essere in regola con gli aiuti di Stato Covid, Assonime illustra le modalità con cui le stesse devono attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti per l’accesso agli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.
In particolare, nel documento - dopo aver inquadrato l’adempimento nell’ambito delle regole europee sul controllo degli aiuti di Stato – ci si sofferma:
- sulle misure di aiuto del “regime ombrello”;
- sull’autodichiarazione e sui soggetti abilitati alla presentazione della stessa;
- sul contenuto dell’autodichiarazione e sulle modalità e termini di presentazione;
- sul rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12;
- sulle modalità di restituzione degli importi eccedenti i massimali
Infine, Assonime analizza anche alcuni dei chiarimenti contenuti nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate pubblicate alcuni giorni prima.
Autodichiarazione aiuti di Stato, indicazioni operative
Assonime ricorda come sia necessario presentare un’autodichiarazione, esclusivamente in modalità telematica, alle Entrate da parte di tutti i soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato che rientrano nel “regime ombrello”.
NOTA BENE: L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime “ombrello” da 9 miliardi di euro a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del Coronavirus. Nell’ambito del regime le regioni e le province autonome italiane, altri enti territoriali e le Camere di commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese.
Tra gli aiuti riconosciuti nell’ambito del suddetto regime sono da indicare:
- l’esenzione dal versamento Irap;
- il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda;
- il credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro;
- le esenzioni Imu;
- i contributi a fondo perduto varati per compensare le restrizioni da Covid.
ATTENZIONE: Il termine per procedere con l’invio dell’autodichiarazione introdotta dall’articolo 1 del primo Decreto Sostegni, dopo la proroga di giugno, è fissato al 30 novembre.
Nell’autodichiarazione vanno indicati gli eventuali importi eccedenti i massimali e le modalità con cui saranno restituiti, comprensivi degli interessi.
In pratica, il beneficiario degli aiuti, per compilare correttamente l’autodichiarazione deve:
- verificare tutti gli aiuti di Stato fruiti in basse alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, tenendo conto dell’impresa unica;
- collocare ciascun aiuto nell'ambito di ogni sezione;
- individuare per ciascun aiuto la data di concessione in modo che ci sia una corretta collocazione nel periodo di applicazione dei diversi massimali.
Tra gli aspetti critici, da segnalare il criterio per individuare l’aiuto da restituire, che dovrebbe essere l’ultimo sulla base della cronologia della registrazione degli aiuti nel Registro nazionale aiuti.
Infine, la circolare di Assonime si sofferma sugli adempimenti delle singole imprese che si trovano in una posizione di controllo con altre imprese e i casi in cui il perimetro dell’impresa unica subisca dei cambiamenti.
Autodichiarazione aiuti di Stato, chiesta nuova proroga
A ridosso della scadenza dell’adempimento, i commercialisti chiedono una nuova proroga di 15 giorni, a causa dell’impossibilità di accedere al portale che ospita i dati del Registro Nazionale Aiuti di Stato, fondamentali per procedere con la compilazione dell’autodichiarazione.
Nella nota del Cndcec del 26 novembre si richiede, infatti, una proroga tecnica di almeno 15 giorni, per consentire ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di superare le evidenti difficoltà che questi stanno incontrando nella consultazione dei dati presenti nel sito rna.gov.it.
Infine, è da ricordare anche che il modello semplificato per l’invio dei dati è stato approvato solo il 27 ottobre scorso.
Si resta in attesa, ora, della risposta dei Ministri competenti.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: