Autodichiarazione Aiuti di Stato in scadenza. FAQ Entrate

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Autodichiarazione Aiuti di Stato in scadenza. FAQ Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in data 17 novembre, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 28 risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 da presentare entro il 30 novembre 2022.

Le FAQ si riferiscono all’autodichiarazione prevista dai commi 14 e 15 dell’articolo 1 del Decreto legge n. 41/2021 (primo decreto Sostegni) e, oltre a riprendere quelle già fornite nel corso del webinar organizzato dal Cndcec lo scorso 10 novembre, aggiungono altre interessanti informazioni sul complesso adempimento in scadenza a fine mese.

NOTA BENE: Si ricorda, infatti, che entro il 30 novembre scadono i termini per inviare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione che attesta il rispetto dei massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

ATTENZIONE: Il termine è peraltro perentorio e non prevede alcuna possibilità di integrazione dei dati.

Con le risposte fornite, si analizzano temi che vanno dalla chiusura della partita Iva cessata, all’allocazione degli aiuti, fino al superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

Vediamo alcuni dei chiarimenti resi.

Allocazione aiuti: Nel caso in cui un contribuente dovesse sforare il limite del massimale stabilito della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l’eccedenza all’interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti), se imputa lo splafonamento ai massimali 3.1 poi innalzati a 1.800.000 euro per impresa unica deve versare gli interessi da recupero.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Possibilità di allocare l’intero importo di un aiuto della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12: Il beneficiario degli aiuti può scegliere nell’autodichiarazione se allocare l’aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, se ne ha i requisiti. In presenza dei requisiti per l’accesso alle Sezioni 3.1 e 3.12, egli ha la facoltà, se ha fruito di Aiuti del «regime ombrello», di optare per l’allocazione degli aiuti più aderente alla propria situazione, attestando nell’autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla Sezione 3.12, anche in relazione all’intero ammontare dell’aiuto fruito.

Riversamento degli splafonamenti:  Nel caso in cui in forza del superamento dei limiti massimi di aiuto vi sia la necessità di riversare gli stessi, e qualora il superamento dei limiti derivi dall’aver beneficiato sia di aiuti del cosiddetto regime ombrello che di altri aiuti, il riversamento deve avvenire tenendo conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel «regime ombrello» sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.

Considerato, inoltre, che la registrazione degli aiuti del cd. «regime ombrello» avviene successivamente alla data di messa a disposizione/fruizione degli stessi, per i soggetti che hanno beneficiato sia di altri aiuti sia di aiuti del cd. «regime ombrello», l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante riferibile a questi ultimi può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), utilizzando le istruzioni fornite con la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022, ovvero tramite sottrazione dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti.

Presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA “cessata”: È corretto ritenere che anche le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione siano tenute al rispetto dell’obbligo.

Secondo la risposta dell’Amministrazione finanziaria, infatti, l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del cd. regime ombrello.

In linea generale, pertanto, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Quest’ultima rappresenta, tra l’altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.

NOTA BENE: In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria - in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 - si ritiene che:

  • è ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore;
  • l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali.

Dichiarazione sostitutiva già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso ad aiuti COVID: Nel caso del contributo perequativo, il modello non conteneva alcun campo riferito al “Codice attività”, al “Settore”, alla “Forma giuridica” e alla “Dimensione impresa” la cui compilazione è, invece, richiesta nell’autocertificazione, per evitare la compilazione del quadro RS del modello dichiarativo 2022.

La mancata presentazione dell’autodichiarazione (in quanto “sostituita” dal modello di istanza) comporta l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti di Stato nel quadro RS dei modelli Redditi 2022.

Aiuti di Stato, altri chiarimenti

In caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 30 novembre 2022 una successiva autodichiarazione correttiva sostitutiva della prima.

È possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. Non è possibile mediante l’autodichiarazione regolarizzare l’omessa indicazione in sede di presentazione del modello Redditi 2021 di aiuti riferibili all’anno 2020.

L’autodichiarazione non deve essere presentata dagli operatori economici per cui risultano concessi esclusivamente “altri aiuti”.

Costoro (diversi da quelli presenti nel “regime ombrello”), per individuare i relativi massimali, devono fare riferimento alla specifica decisione di autorizzazione della Commissione europea.

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