Autodichiarazione aiuti di Stato più semplice. Tutte le novità

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Autodichiarazione aiuti di Stato più semplice. Tutte le novità

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento firmato dal direttore Ruffini in data 25 ottobre 2022, ha apportato alcune significative semplificazioni al modello di autodichiarazione degli aiuti di Stato, originariamente approvato con il provvedimento n. 143438/2022, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche.

Modello autodichiarazione aiuti di Stato

Con il provvedimento del 27 aprile scorso sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, ed è stato anche approvato il modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Successivamente, con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 è stato previsto che l’autodichiarazione debba essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.

A gran voce, però, è stato richiesto di apportare delle semplificazioni per rendere più agevole la compilazione del suddetto modello.

Nello specifico, professionisti ed associazioni di categoria hanno invocato richieste di semplificazione, auspicando di non far presentare il modello ai soggetti che, pur avendo fruito di aiuti nel regime ombrello (articolo 1, comma 13, del Decreto legge n. 41/2021), non avevano sforato i limiti del Temporary framework sulla Sezione 3.1 (800mila euro sino al 27 gennaio 2021 e 1,8 milioni sino al 30 giugno 2022).

Nel tener conto di tutto ciò, l’Amministrazione finanziaria ha individuato una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del cosiddetto regime “ombrello”.

Con il provvedimento n. 398976/2022, pertanto, l’Agenzia delle Entrate, da una parte, introduce una importante agevolazione nella compilazione del modello e, dall’altra, ribadisce in modo netto l’obbligo generalizzato di presentazione.

Aiuti di Stato, nuovo modello semplificato

Nel frontespizio del modello di autodichiarazione, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

Tale agevolazione, che sicuramente semplifica la compilazione del modello oltre che mettere a riparo da eventuali dichiarazioni mendaci, è soggetta a specifici vincoli.

Si legge nel provvedimento del 25 ottobre che la casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.

NOTA BENE: Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di tali aiuti.

ATTENZIONE: Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce il precedente dal 27 ottobre 2022, ferma restando la scadenza del 30 novembre 2022.

Inoltre, è espressamente specificato dalla stessa Agenzia che la nuova modalità di compilazione semplificata è facoltativa; ciò vuol dire che il dichiarante, pur in presenza delle condizioni richieste per accedervi, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie ed esporre gli aiuti nel quadro A.

NOTA BENE: Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

Infine, si precisa nel provvedimento agenziale che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello “Redditi 2022”. In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022.

Cndcec, soddisfazione per le semplificazioni accolte

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha espresso apprezzamento per le semplificazioni apportate al modello di autodichiarazione degli aiuti Covid, ribadendo come siano state accolte dall’Amministrazione finanziaria “le proposte del Cndcec che rendono, nell’assoluta maggioranza dei casi, decisamente più semplice la compilazione dell’autodichiarazione e ciò è la chiara dimostrazione che il contributo dei commercialisti nella stesura e nell’interpretazione delle norme non può che generare effetti positivi non solo per i colleghi ma per l’intera collettività”.

Il Cndcec ha poi evidenziato come sia stato un percorso non semplice che ha richiesto tempo in quanto l’adempimento discende da normative unionali e la sua modifica ha richiesto una fitta interlocuzione con la Commissione Europea da parte dei competenti Ministeri e dell’Agenzia delle Entrate, e per questo è sicuramente positivo che le proposte dei commercialisti siano state, in larga parte, accolte.

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