Autodichiarazione aiuti Covid: obbligata l'impresa cessata

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Autodichiarazione aiuti Covid: obbligata l'impresa cessata

Si è tenuto il 10 novembre il webinar organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in collaborazione con la fondazione nazionale dei Commercialisti–Formazione avente come tema l'autodichiarazione per gli aiuti di Stato, da eseguire entro il prossimo 30 novembre.

Nel corso del convegno sono state fornite interessanti precisazioni in materia; si premette che con provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022 è stato approvato il nuovo modello semplificato per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato, che ha comportato l’aggiunta della casella “ES” (facoltativa) che, qualora barrata, permette di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

Vediamo quali sono le specificazioni divulgate dall'Agenzia delle Entrate, presente al webinar.

Autodichiarazione aiuti Covid: correzioni solo nei termini

A differenza delle dichiarazioni dei redditi, la presentazione di un’autodichiarazione con dati errati o omessi può essere regolarizzata presentandone una sostitutiva ma intervenendo entro il termine previsto per la trasmissione che è il 30 novembre del 2022. In questo caso non è prevista l’integrativa.

Ma il caso non riguarda solo errori od omissioni; infatti, può essere che un soggetto abbia già presentato l’autodichiarazione Covid ordinaria indicando tutti gli aiuti ricevuti, ma, dopo la semplificazione del modello, si accorge che avrebbe potuto presentare quella semplificata barrando la casella “ES” e non compilando il quadro A, Sezione I e II, che consente di non incorrere in errori.

Invece, è possibile emendare l'omessa compilazione del quadro RS attraverso il modello Redditi 2021 integrativo - anno di imposta 2020 - versando le dovute sanzioni.

Imprese cessate

Alla domanda se le imprese cessate prima del 30 novembre 2022 debbano presentare l’autodichiarazione, le Entrate affermano che le imprese cessate che abbiano fruito di aiuti Covid rientranti nel regime “ombrello”, sono tenute all’obbligo dichiarativo. L’adempimento ricade sul liquidatore, sull'ultimo amministratore, o sui soci.

Superamento del plafond degli aiuti

Come comportarsi se c’è stato uno splafonamento del limite degli aiuti ricevuti? Chi abbia ricevuto aiuti di stato Covid in misura superiore ai limiti imposti dalla sezione 3.1 del Temporary framework, potrà scegliere se restituirli o compensarli con altri aiuti che deve ancora ottenere.

Infine, non vi sono imitazioni, sostiene l’Agenzia, nell’allocazione della medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1.

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