Auto aziendali: la tassazione potrebbe aumentare nel 2020

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Auto aziendali: la tassazione potrebbe aumentare nel 2020

Dal testo provvisorio della legge di Bilancio per il 2020, emerge che per le auto aziendali sarà probabile l’aumento della tassazione, attraverso la riduzione degli sconti sui fringe benefit tassabili.

A quanto pare, gli aumenti sulla tassazione delle auto aziendali riguarderanno tutti i veicoli indipendentemente dal valore, ma sono previste delle soglie in base ai limiti di emissioni di CO2, come si appurerà dall’articolo.

Si precisa, da ultimo, che, dal rincaro in questione, risulteranno esenti solo coloro che rientrano nella categoria di "agenti e rappresentanti di commercio".

 

L’aumento delle tasse sulle auto aziendali al vaglio del Parlamento

Il provvedimento, pensato per abbassare i livelli di inquinamento e ora sottoposto all’analisi del Parlamento, prevedrebbe:

  • l'aumento dal 30 al 60% del valore del fringe benefit per i veicoli di uso promiscuo benzina o diesel;
  • aumento al 100% (o 60% come si discute in queste ore) del valore per le auto superinquinanti;
  • l’esenzione dagli aumenti per i veicoli utilizzati a fini commerciali.

In buona sostanza, l’aumento dovrebbe interessare i modelli che hanno un livello di emissioni di Co2 che supera la soglia dei 160 grammi/chilometro.

Dagli aggravi di tassazione verrebbe salvata soltanto una terza fascia di veicoli, vale a dire quella delle auto elettriche o ibride, per le quali il valore tassabile resterebbe nella misura del 30%, al fine di incentivarne la diffusione come mezzo di circolazione.

In più, come sopra anticipato, ne resterebbero esclusi coloro che rientrano nella categoria di "agenti e rappresentanti di commercio", a cui vengono affidati i veicoli per finalità commerciali.

 

Fringe benefits: in cosa consistono

L’auto aziendale è uno dei fringe benefits previsti dalla normativa italiana in materia di tassazione del reddito.

In dettaglio, i fringe benefits sono compensi in natura attribuiti dal datore di lavoro e il relativo trattamento fiscale è contenuto nell’articolo 51, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi).

Tale normativa prevede una regola generale e alcune regole particolari di tassazione dei fringe benefits dei dipendenti.

Segnatamente, la regola generale consiste nel fatto che, una volta quantificati i valori dei fringe benefits conferiti, occorre verificare se gli stessi concorrono interamente, o meno, alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Sotto questo profilo, i fringe benefits concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF del periodo di imposta per l’importo che eccede la soglia di € 258,23; di conseguenza, al superamento della soglia l’intero valore del benefit concorre a formare il reddito.

Per alcuni beni (veicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati) sono stabiliti, poi, speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.

In particolare, attualmente, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, gli autoveicoli e i ciclomotori concessi ad uso promiscuo al dipendente, concoronno forfettariamente alla determinazione dell'imponibile previdenziale e fiscale.

Tale importo è calcolato nella misura del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, desumibile dalle tabelle nazionali basate sul costo chilometrico ed elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero delle Finanze. 

 

Un esempio pratico degli effetti dell’aumento

In termini pratici, un lavoratore dipendente che abbia un reddito annuo che ammonta a circa 35.00 euro, a causa dell’aumento della tassazione sull’auto aziendale che gli viene affidata dall’azienda promiscuamente, si troverebbe a pagare una notevole somma di imposte in più all’anno.

Tale scenario si può comprendere analizzando la tabella sotto riportata, nella quale si rinviene la variazione della disponibilità economica in capo al lavoratore, qualora nel 2020 entrasse in vigore la legge di Bilancio per come al momento è pensata.

In dettaglio, il prospetto che segue è stato predisposto per un impiegato assunto a tempo indeterminato presso un'azienda industriale avente tra i 15 e i 50 dipendenti con due figli a carico al 50% non inferiori a tre anni.

 

AUMENTO DELLA TASSAZIONE

     
 

Tab ACI

Fringe Benefit annuo

 

Auto aziendale convenz. al 31/12 - 30%

€ 0,4496

€ 2.023,34

 

Auto aziendale convenz. dal 01/01 - 60%

€ 0,4496

€ 4.046,40

 
       
 

Reddito 2019

Reddito 2020

Differenza

Retribuzione annua lorda

€ 35.666,24

€ 35.666,24

€ -

Val. auto convenzionale

€ 2.023,34

€ 4.046,40

€ 2.023,06

Imponibile contributivo

€ 37.690,00

€ 39.713,00

€ 2.023,00

Contribuzione INPS c/Dipendente 9,49%

€ 3.576,78

€ 3.768,76

€ 191,98

Imponibile fiscale

€ 34.112,80

€ 35.943,88

€ 1.831,08

IRPEF Lorda

€ 9.282,21

€ 9.978,02

€ 695,81

Detrazioni lavoro dipendente

€ 756,58

€ 690,26

-€ 66,33

Detrazioni figli a carico - (50%)

€ 655,30

€ 639,54

-€ 15,76

IRPEF Netta

€ 7.870,33

€ 8.648,23

€ 777,89

Addizionale regionale all'IRPEF

€ 793,45

€ 847,10

€ 53,65

Addizionale comunale all'IRPEF

€ 307,02

€ 323,49

€ 16,48

Valori netti annui presunti

€ 23.118,66

€ 22.078,65

-€ 1.040,01

Contribuzione INPS c/Azienda - 29,06%

€ 10.952,71

€ 11.540,60

€ 587,88

Contribuzione INAIL c/Azienda

€ 190,33

€ 200,55

€ 10,22

Cuneo fiscale

-0,5266%

-0,5709%

 

 

Trattamento fiscale dei fringe benefits

Ai fini fiscali si applica uno stretto criterio di cassa, ossia il benefit si considera tassabile quando è stato "percepito" dal dipendente o assimilato nel periodo d'imposta (viene considerato percepito nel periodo d'imposta anche quanto corrisposto entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, cosiddetto "principio di cassa allargato", ai sensi dell'art. 51, comma 1).

Dal punto di vista delle aziende, i fringe benefits elargiti ai lavoratori da parte del datore di lavoro rappresentano un costo per l’impresa e vanno imputati al conto economico per competenza.

Si precisa, inoltre, che le "spese" per prestazioni di lavoro, ivi comprese quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità, sono deducibili dal reddito di impresa.

 

QUADRO NORMATIVO

D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986

Disegno di legge di bilancio 2020 - Testo (Senato della Repubblica atto n. 1586 del 2019)

 

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