Atto unico alla capogruppo per rettificare le denunce delle consolidate

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Contro alcuni avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2005, emessi nei confronti di una società consolidata, due società aderenti al consolidato nazionale, ex articolo 117 del Tuir, si sono rivolte alla Ctp competente territorialmente, poi alla Commissione tributaria di Genova.

Con la sentenza n. 01/10/2011, depositata in data 14 gennaio scorso, la Commissione tributaria di Genova ha accolto i ricorsi riuniti e ha stabilito che: “le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con la quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate”. Dunque, nel consolidato fiscale nazionale, l’ufficio competente per la società consolidante può rettificare la dichiarazione presentata ai fini Ires dalle società consolidate a livello di reddito complessivo del consolidato, irrogando anche le dovute sanzioni. L’ufficio competente ad intervenire è quello che si individua facendo riferimento all’area territoriale in cui risiede fiscalmente la società capogruppo. Non è più necessario, quindi, presentare atti duplicati ai singoli uffici imposte territorialmente competenti dato che, ai sensi dell’articolo 35 del Decreto legge n 78/2010, l’ufficio competente è chiamato ad operare le rettifiche alla dichiarazione relativa al consolidato con un atto unico.
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