Atto non notificato, cartella inesistente

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La Commissione tributaria regionale Abruzzo, con la sentenza n. 3/10/10 dell'8 gennaio 2010, ha dichiarato l'inesistenza di una notifica di cartella di pagamento che era stata effettuata a mezzo di raccomandata ma non nelle forme previste degli articoli 26 Decreto Presidente della Repubblica 602/73 e articolo 60 Decreto Presidente della Repubblica 600/73. In particolare, non era stato rispettato l'incombente relativo alla relata di notifica per il quale i provvedimenti citati rimandano alle norme di procedura civile.

L'atto amministrativo non notificato in tali forme – precisano i giudici regionali – deve essere considerato come giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito di imposta e decadenza dal diritto a richiederne il pagamento al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria. In tale ipotesi, inoltre, l'eventuale proposizione del ricorso da parte dell'interessato non sana il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto la sanatoria prevista dagli articolo 156 e seguenti del Codice di procedura civile vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario.
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