Atto generale delle Entrate? E' il giudice amministrativo a decidere
Pubblicato il 23 ottobre 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'eventuale impugnazione dell'atto dell'Agenzia delle Entrate "tipicamente amministrativo", ossia meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, che si limiti a regolare gli aspetti pratici dell'attuazione del meccanismo normativamente previsto.
E' quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con una serie di sentenze - nn. 29023, 29026 e 29042 - depositate il 19 ottobre 2023.
Le SU, in particolare, hanno evidenziato che quando si tratta di un atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, risulta evidente la relativa estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza consolidata delle medesime SU.
Da quest'ultima, infatti, si può ben evincere che nessuna disposizione del D. Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario) attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa.
Imprese energetiche: il Tar decide sull'impugnazione
Nei casi esaminati, i provvedimenti impugnati erano stati emanati dall'Agenzia delle entrate in attuazione del contributo previsto dall'art. 37 del Decreto legge n. 21/2022 quale prelievo straordinario, posto a carico delle imprese del settore petrolifero/energetico, contro il caro bollette conseguente alla guerra in Ucraina.
Si trattava, nel dettaglio, del provvedimento del direttore dell'agenzia fiscale prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, della circolare n. 22/E del 23 giugno 2022 e della risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022 dell'agenzia medesima.
Ebbene, rispetto a tali atti, le SU hanno ritenuto di dover dare seguito e ribadire il principio di diritto già enunciato con sentenza n. 25479/2021, relativamente a una controversia che presentava evidenti analogie con quella in esame, trattandosi anche in quel caso di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attuativo di una disposizione legislativa che gli demandava di determinare le "modalità di presentazione ed il contenuto" di una comunicazione da inviare a detta agenzia fiscale.
In quest'ultima occasione, in particolare, era stato disposto:
"Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione dell'art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla I. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale ex art. 6, commi 13 ss., I. n. 388 del 2000, e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l'importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco riportato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992".
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: