Attività di mining: remunerazione soggetta ad Irap

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Attività di mining: remunerazione soggetta ad Irap

Come valutare le attività del miner ai fini Iva e delle imposte dirette? L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 515 del 17 ottobre 2022, tratta dell’attività di mining e fornisce indicazioni circa il trattamento fiscale a cui assoggettarla.

Viene definita attività di mining il “processo (...) tramite il quale le transazioni di valute virtuali sono verificate e aggiunte al registro (ledger) basato sulla blockchain (registrazione delle transazioni)”. In sostanza, si tratta di un'attività che mette in sicurezza - registrandole e condividendo i risultati con la rete - le transazioni nell'ambito della tecnologia cd "blockchain" su cui si basa la creazione della cripto-attività, incluse le criptovalute.

La società istante svolge tale attività in una particolare blockchain: ovvero costruisce e mette in sicurezza l’infrastruttura di rete e il trasferimento dei dati dei dispositivi. La remunerazione avviene in modo automatico dal sistema/rete/network.

Si specifica che il compenso non arriva solamente dallo svolgimento dell'attività di validazione: infatti, la remunerazione spetta a condizione che detta attività "va per prima" a buon fine.

Attività di mining: Iva esclusa

L’Agenzia, soffermandosi sull’applicazione dell’Iva o meno, mette in evidenza come gli Stati ritengono esenti le transazioni legate alle valute virtuali oppure escluse dal campo di applicazione.

Essendo impossibile individuare l'esistenza di un servizio "personalizzato" prestato dal miner verso uno specifico beneficiario, ne consegue che l’attività di mining non è rilevante ai fini Iva in quanto non è presente il legame sinallagmatico.

Pertanto la società non è tenuta agli obblighi documentali, dichiarativi e di versamento Iva.

Attività di mining: concorre all’Irap

 Il discorso cambia con riferimento alle imposte dirette e all’Irap.

Il Fisco osserva come i servizi risultano remunerati attraverso monete virtuali e, dunque, trovano spazio le norme del Tuir che regolano le operazioni in valuta estera.

Nello specifico, la relativa remunerazione concorre alla formazione del reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui gli stessi servizi possono considerarsi ultimati.

Infine, viene sostenuto come le remunerazioni del miner siano soggette ad Irap in quanto rappresentano di per sé ricavi per prestazioni di servizi riportabili all’attività caratteristica dello stesso.

Invece, le oscillazioni di valore della criptovaluta non rientrano nella base imponibile del tributo regionale, “nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini Irap ovvero in assenza dei presupposti per l’applicazione del principio di correlazione”.

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