Atti di garanzia formati per corrispondenza, registro sulla parte non eseguita

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L’imposta di registro sugli atti di garanzia formati per corrispondenza ed enunciati in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito, è al centro della risoluzione 46 del 5 luglio 2013, emessa dall’agenzia delle Entrate a seguito di una richiesta di consulenza giuridica.

Si ricorda che tale garanzia è soggetta a registrazione, con l’aliquota dello 0,50%, solo "in caso d'uso".

Si chiarisce che la base imponibile dell’imposta c.d. “di titolo”, dell’atto di garanzia (nel caso una fideiussione) formata per corrispondenza, non è costituita dall’intera somma garantita ma dalla parte dell’atto enunciato “non ancora eseguita”. Tale importo coincide, in sostanza, con la parte di credito per la cui esecuzione è stato attivato il procedimento giudiziario e, quindi, con il valore del credito il cui pagamento sia stato “ingiunto” al debitore e al fideiussore tramite l’atto giudiziario. Ciò per salvaguardare il necessario collegamento fra il momento dell’imposizione e l’attualità della capacità contributiva espressa dall’atto enunciato.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 - Garanzia per corrispondenza, imposta di registro limitata - Ricca
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Garanzie, tassata solo la parte escussa - Busani

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