Attenuante di speciale tenuità anche nel furto tentato

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Le Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 28243 del 28 giugno 2013, hanno affermato il principio secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della attenuante in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un preciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che sarebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il danno cagionato sia di rilevanza minima.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Pena più leggera per il furto tentato - Negri

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