Aste giudiziarie: aggiudicatario decade senza la dichiarazione antiriciclaggio
Pubblicato il 13 dicembre 2024
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Il Decreto correttivo al processo civile (D. Lgs. n. 164/2024) introduce, tra le altre novità, modifiche all'articolo 587 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) in tema di vendite con incanto.
Le modifiche, in particolare, riguardano il regime di decadenza dell'aggiudicatario nell'ambito delle aste giudiziarie.
Aste immobiliari: decandenza aggiudicatario in assenza di informativa antiriciclaggio
La novità che si segnala estende le ipotesi di decadenza per l'aggiudicatario.
Tale decadenza, con le conseguenze di incameramento della cauzione e la necessità di procedere a un nuovo incanto, si configura non solo nell’eventualità in cui, entro il termine stabilito, lo stesso aggiudicatario non effettui il versamento del prezzo di aggiudicazione, ma anche qualora lo stesso non provveda, entro il medesimo termine, a rendere la dichiarazione prevista dall’articolo 585, quarto comma c.p.c.
Questa dichiarazione riguarda le informazioni necessarie per consentire l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.
Segnatamente, la norma citata parla di dichiarazione scritta, resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, che deve essere fornita al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato e deve contenere le informazioni prescritte dall'articolo 22 del Decreto legislativo n. 231/2007.
In questo modo, il Legislatore ha inteso rafforzare la lotta contro l'uso illecito delle aste giudiziarie per il riciclaggio di proventi criminali, sancendo la parità tra il mancato versamento del prezzo e l'omissione della dichiarazione ai fini sanzionatori.
Per l’approfondimento delle novità del correttivo su pignoramenti ed esecuzioni si rinvia ai post: Processo civile: novità del Decreto correttivo su pignoramento e titolo esecutivo e Ricerca online dei beni da pignorare senza contributo unificato.
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