Assunzione di beneficiari di ADI e SFL: come fare domanda di esonero all’INPS
Pubblicato il 21 novembre 2024
In questo articolo:
- Assunzione di percettori ADI/SFL: esonero contributivo per il datore di lavoro privato
- Modalità di presentazione della domanda di esonero contributivo
- Verifica dell’INPS e calcolo dell’incentivo
- Contributi per la mediazione di agenzie per il lavoro o enti
- Esposizione dei dati nei flussi Uniemens nella sezione <PosContributiva>
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Con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in relazione alla disciplina dell’esonero contributivo per le assunzioni/stabilizzazioni di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), rinviando a un successivo messaggio le istruzioni per la fruizione e per la domanda del beneficio contributivo.
A distanza di poco meno di un anno, l’Istituto ha emanato le attese istruzioni con il messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024.
Cosa deve fare il datore di lavoro privato che ha assunto/assume con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, beneficiari di ADI o SFL o ha trasformato/trasforma un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato con i medesimi soggetti?
Di seguito si dà conto tutti gli adempimenti richiesti dall’INPS con il messaggio in trattazione.
Assunzione di percettori ADI/SFL: esonero contributivo per il datore di lavoro privato
Il decreto lavoro (decreto-Legge n. 48/2023, articolo 10, commi 1 e 2 e articolo 12, comma 10) prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono soggetti beneficiari delle misure di sostegno ADI (Assegno di inclusione) o SFL (Supporto per la formazione e il lavoro).
L’esonero ha caratteristiche diverse in base al tipo di contratto stipulato:
Tipologia contrattuale |
Esonero contributivo |
Contratto a tempo indeterminato o apprendistato |
Esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 12 mesi, con un limite annuo di 8.000 euro. |
Contratto a tempo determinato o stagionale |
Esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 12 mesi e un limite annuo di 4.000 euro. |
Trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato |
Dalla data della trasformazione: esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 12 mesi, con un limite annuo di 8.000 euro. Prima della trasformazione: esonero nella misura del 50% per i periodi di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale. NOTA BENE: Limite massimo complessivo di 24 mesi. |
Sia le assunzioni sia le trasformazioni devono decorrere dal 1° gennaio 2024.
Modalità di presentazione della domanda di esonero contributivo
Per accedere al beneficio, l’INPS, con il messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, fa presente che i datori di lavoro devono compilare e inviare il modulo online “Esonero SFL-ADI”, presente all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” >, previa autentificazione con la propria identità digitale
Nella domanda di ammissione all’esonero, funzionale all’autorizzazione alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- l’indicazione del lavoratore assunto e del tipo di misura di sostegno (ADI o SFL) percepita;
- il codice della comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro;
- la retribuzione lorda mensile media del lavoratore (inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima);
- la percentuale di part-time;
- l’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- eventuale mediazione da parte di un’agenzia o ente.
Verifica dell’INPS e calcolo dell’incentivo
L'INPS, una volta ricevuta la richiesta, procede alle seguenti verifiche:
- esistenza del rapporto di lavoro: controlla l’effettiva instaurazione del rapporto tramite la banca dati delle comunicazioni obbligatorie.
- percezione della misura di sostegno: accerta che il lavoratore sia beneficiario dell’ADI o SFL alla data di assunzione.
- calcolo dell’incentivo: determina l'importo massimo del beneficio, basandosi sull’aliquota contributiva indicata.
- copertura finanziaria e de minimis: verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e il rispetto dei limiti previsti dal regime de minimis.
Solo dopo l’esito positivo di queste verifiche, l'INPS autorizza il datore di lavoro a fruire dell’esonero.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile.
NOTA BENE: L'INPS avverte che i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivoverranno effettuati anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione.
Contributi per la mediazione di agenzie per il lavoro o enti
Il decreto lavoro (articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 48/2023) prevede un incentivo economico per le agenzie di lavoro o gli enti che svolgono attività di mediazione per l'assunzione dei beneficiari di ADI o SFL.
Questo contributo è calcolato in percentuale rispetto all’esonero contributivo in concreto riconosciuto al datore di lavoro:
Attività di intermediazione |
Contributo spettante |
Per attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro |
30% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, fino a 2.400 euro per contratti a tempo indeterminato (30% di 8.000 euro) e fino a 1.200 euro per contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale (30% di 4.000 euro). In caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale il contributo è una tantum per ogni soggetto assunto e non viene aumentato in caso di proroga o trasformazione del contratto. |
Per attività di intermediazione da Istituti di Patronato, Enti bilaterali e Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità Per attività di intermediazione di enti del Terzo settore (articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e di imprese sociali (articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) |
Per assunzione di persone con disabilità
In caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale il contributo è una tantum per ogni soggetto assunto e non viene aumentato in caso di proroga o trasformazione del contratto. |
Ai fini del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l’intermediazione, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero per l’assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione.
Le agenzie e gli enti vengono informati del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’Inps, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).
A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente accede al cruscotto SFL-ADI (percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Cruscotto SFL-ADI”) per inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.
Il pagamento è effettuato a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN.
Esposizione dei dati nei flussi Uniemens nella sezione <PosContributiva>
Per consentire la corretta gestione dell’esonero contributivo, i datori di lavoro devono indicare le informazioni relative ai beneficiari nei flussi contributivi Uniemens.
A partire dal periodo di competenza di dicembre 2024 (periodo di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio n. 3888 del 2024), per esporre il beneficio relativo all’assunzione di
- percettori di ADI, nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EADI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023;
- percettori di SFL, nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ESFL”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
Per i periodi pregressi (gennaio-novembre 2024), il conguaglio deve essere esposto nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
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