Assunzioni agevolate fino al 31 dicembre 2020
Pubblicato il 10 dicembre 2020
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Tra le molteplici misure varate dal Governo nel Decreto Agosto vi è l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni effettuate a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma (15 agosto 2020) ed il 31 dicembre 2020. L'incentivo, che lascia fuori i rapporti di apprendistato e lavoro domestico, può essere applicato anche ai contratti a tempo determinato o stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un periodo massimo di tre mesi.
Le modalità applicative arrivano solo dopo oltre tre mesi dall'entrata in vigore della disposizione normativa, con la Circolare INPS 24 novembre 2020, n. 133.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al 31 dicembre i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, salvo che per i rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, possono beneficiare, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui, riparametrato ed applicato su base mensile.
Il successivo comma 2 esclude, altresì, espressamente dal godimento dell'incentivo quei rapporti di lavoro stipulati con i medesimi lavoratori già in forza a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la stessa azienda.
Il beneficio è, invece, riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato ad indeterminato, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma.
Ai sensi del successivo comma 7, potranno accedere allo sgravio anche le imprese del settore turistico e degli stabilimenti termali per le assunzioni stagionali o a termine effettuate nel medesimo arco temporale, per un periodo massimo di tre mesi.
Datori di lavoro beneficiari
Come di consueto, l'incentivo è destinato ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. La specifica perviene al punto 2) della citata Circolare INPS 24 novembre 2020, n. 133, che con interpretazione restrittiva della norma esclude altre categorie di datori di lavoro non rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro privati. In tal senso, seppur la formulazione testuale della norma faccia riferimento ai datori di lavoro, con manchevole aggettivo "privati", la ratio del legislatore non può, certamente, far rientrare altre categorie di datori di lavoro, atteso che la misura è volta al rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza da Covid-19.
Ciò assunto, ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro privati, in linea con le precedenti istruzioni amministrative (v. Circolari INPS n. 17/2015, n. 178/2015, n. 56/2016, n. 90/2016, n. 109/2017, n. 40/2018, n. 57/2020), sono esclusi dall'ambito di applicazione esclusivamente le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, potranno avere accesso al beneficio in oggetto, oltreché i datori di lavoro privati stricto sensu intesi, anche non imprenditori, i seguenti Enti pubblici economici e non economici ovvero le imprese a partecipazione pubblica:
- enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici;
- enti che per effetto di processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché con capitale interamente pubblico;
- ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- le aziende speciali, anche in consorzio;
- i consorzi di bonifica o industriali;
- gli enti morali o ecclesiastici.
Per quanto attiene ai datori di lavoro che esercitano attività rientranti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in ossequio a quanto già reso noto dall'Istituto nella Circolare 14 agosto 2020, n. 94, si potrà far riferimento ai seguenti codici ATECO:
TURISMO |
||
CSC |
Descrizione |
ATECO |
70501 |
Alberghi (fornitura di alloggio di breve durata, resort, motel, aparthotel, pensioni, etc) |
55.10.00 |
Villaggi turistici |
55.20.10 |
|
Ostelli della gioventù |
55.20.20 |
|
Rifugi di montagna |
55.20.40 |
|
Affittacamere per brevi soggiorni, case vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.51 |
|
50102 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.20.52 |
70501 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.30.00 |
Gestione di vagoni letto |
55.90.10 |
|
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
55.90.20 |
|
70502 |
Ristorazione con somministrazione (ristoranti; fast-food; gelaterie; rosticcerie; friggitorie; pizzerie; pub; enoteche; etc.) |
56.10.11 |
50102 |
Attività di ristorazione connesse alle imprese agricole |
56.10.12 |
70502 |
Ristorazione ambulante |
56.10.42 |
Ristorazione su treni e navi |
56.10.50 |
|
70502 70509 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina (bar, birrerie, caffetterie, etc) |
56.30.00 |
41601 70503 |
Gestione di stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali |
93.29.20 |
70504 40405 40407 |
Gelaterie e pasticcerie |
56.10.30 |
70504 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.41 |
70401 |
Attività delle agenzie di viaggio |
79.11.00 |
Attività dei tour operator |
79.12.00 |
|
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
79.90.20 |
|
Attività delle guide alpine |
93.19.92 |
|
40404 70705 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
56.10.20 |
70708 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. |
79.90.19 |
STABILIMENTI TERMALI |
||
11807 70708 |
Stabilimenti termali |
96.04.20 |
Rapporti di lavoro incentivati
Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Agosto l'esonero può essere fruito per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - sia per nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine - istaurati nel periodo tra il 15 agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale con esclusione dei rapporti di apprendistato - nella triplice tipologia prevista dalla legge - e di lavoro domestico. In ossequio alla ratio della norma, volta ad incentivare i rapporti di lavoro stabili, sono, altresì, esclusi i rapporti di lavoro intermittente ex artt. da 13 a 18, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se stipulati a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le imprese del settore turistico o degli stabilimenti termali - per le quali l'art. 7 prevede un diverso esonero per un periodo massimo di tre mesi applicabile anche ai rapporti a tempo determinato o stagionali - stipulino o trasformino precedenti rapporti a termine dovrà intendersi applicabile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, l'incentivo del precedente comma 6, rilevando la trasformazione o l'assunzione a tempo indeterminato.
Per tali tipologie di imprese, dunque, immaginando una precedente assunzione a termine ed una successiva trasformazione a tempo indeterminato - nel rispetto dei predetti limiti temporali - l'esonero potrebbe essere prorogato di ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.
Misura dell'incentivo
L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di euro 8.060,00 su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Diversamente, per i rapporti a tempo determinato del settore turismo, il periodo di fruizione è di massimo tre mensilità.
Come consueto, la soglia massima di esonero per i rapporti a tempo pieno è pari a:
- € 671,66 al mese (€ 8.060,00/12);
- € 21,66 al giorno (671,66/31).
Fermo restando che i predetti limiti dovranno essere riproporzionati in caso di rapporti a tempo parziale, sono espressamente esclusi dallo sgravio in trattazione:
- i premi e i contributi dovuti all'Istituto assicurativo, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104;
- i contributi, ove dovuti, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, espressamente esclusi dall'art. 33, comma 4, della medesima disposizione legislativa;
- i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n 388.
- la contribuzione non avente natura previdenziale ma concepita allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. contribuzione su fondi sanitari contrattuali);
Si rammenta che, come di consueto, nei casi di trasformazione di rapporti a termine, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% previsto per i contratti a tempo determinato in applicazione del comma 30, art. 2, Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Circolare INPS 19 marzo 2018, n. 49, p.5).
Così come per altri incentivi/agevolazioni, la fruizione potrà essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, potendo essere differito il termine temporale di fruizione.
Condizioni di fruizione
Il diritto alla fruizione del beneficio è subordinato al rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 1175-1176 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, oltre alla regolarità contributiva ed al rispetto degli accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, nonché degli altri obblighi di legge, l'assunzione non deve:
- costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo (es. cambio appalto);
- violare il diritto di precedenza in conformità con quanto stabilito nell'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2016, secondo cui, sin tantoché il lavoratore non eserciti espressamente la propria volontà alla riassunzione, il datore di lavoro può legittimamente procedere alle assunzioni o trasformazioni di contratti in essere di altri lavoratori.
Altresì, per la fruizione dell'esonero in trattazione l'impresa non deve avere in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione delle assunzioni di lavoratori inquadrati in livelli diversi da quelli posseduti dai lavoratori sospesi o destinati ad una unità produttiva non oggetto di sospensione.
L'incentivo non può essere riconosciuto per l'assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti l'instaurazione dei rapporti di lavoro da datori di lavoro che presentino assetti proprietari coincidenti, ovvero rapporti di controllo o collegamento con il datore di lavoro che assume.
Nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il datore di lavoro non deve aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'allegato A del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, in materia di DURC.
Aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi
L'esonero in trattazione, pur costituendo una misura di riduzione del costo del lavoro, si caratterizza come un intervento generalizzato e potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati di qualsivoglia settore economico e collocati in qualsiasi area del territorio nazionale. Tali caratteristiche, non costituendo un vantaggio per determinate imprese o settori ovvero aree geografiche, consentono di non far ricadere la disposizione nell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti concessi dallo Stato.
Diversamente, per i settori del turismo e degli stabilimenti termali la misura si configura selettiva e, dunque, concessa nei limiti del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".
In tal senso, per i settori del turismo e degli stabilimenti termali come sopra individuati, l'esonero è concesso alle seguenti condizioni (c.d. Temporary framework):
- le agevolazioni non possono essere superiori ad euro 800.000 per impresa;
- le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, salvo si tratti di microimprese o piccole imprese purché non soggette a procedure concorsuali;
- le agevolazioni devono essere concesse entro il 30 giugno 2021.
Per quanto concerne il cumulo ed il coordinamento con altri incentivi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, l'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Pertanto, la cumulabilità trova applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile (es. riduzioni contributive L. n. 92/2012 per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero 6 mesi se in aree svantaggiate, ovvero per l'assunzione di over 50 ex art. 4).
Ammissione all'incentivo
I datori di lavoro che intenderanno fruire dell'incentivo in trattazione potranno effettuare l'istanza attraverso il servizio disponibile "DL104-ES" alla sezione "Portale delle Agevolazioni (Ex DiResCo)", comunicando i seguenti dati:
- le generalità del lavoratore nei cui confronti l'assunzione o trasformazione è intervenuta;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
- l'importo della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio.
L'Istituto procederà, dunque, a verificare le risultanze della comunicazione obbligatoria e la disponibilità delle risorse, nonché a calcolare l'importo dell'agevolazione spettante secondo le indicazioni fornite.
Esposizione sul flusso Uniemens
L'esposizione nel flusso Uniemens avverrà a partire dal mese di competenza novembre 2020:
- con il codice "L536" avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020";
- con il codice "L537" avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020";
- con il codice "L538" avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020";
- con il codice "L539" avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020".
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Testo coordinato con Legge 13 ottobre 2020, n. 126) |
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