Assistenza penale tra Stati membri

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Assistenza penale tra Stati membri

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, redatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Nel testo del provvedimento è contenuta anche una delega al Governo per la relativa attuazione nonché per la riforma del libro XI del Codice di procedura penale e modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero, termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

La Legge n. 149 del 21 luglio 2016 entra in vigore il 5 agosto 2016, giorno successivo alla relativa pubblicazione.

Delega a fini attuativi

Come detto, ai fini dell’attuazione della Convenzione citata, il Governo viene delegato all’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, di uno o più decreti legislativi che dovranno rispettare i principi e criteri direttivi di:

  • previsione di norme migliorative della cooperazione in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione;
  • modifica e integrazione delle disposizioni ordinamentali per assicurare un'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati rapida ed efficace;
  • previsione di adeguamenti per garantire l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni  amministrative;
  • previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, con riferimento alle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato, alle procedure per il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, all'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza, alla possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appaia necessario ai fini della cattura dei responsabili;
  • previsione dell'applicazione del principio di reciprocità;
  • disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione  delle telecomunicazioni all'estero;
  • previsione della responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.

Delega per riforma Processo penale

Le modifiche che l’Esecutivo dovrà mettere a punto con riferimento alla riforma del libro XI del Codice di procedura penale sui “Rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, dovranno essere adottate entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della Legge.

Inclusi anche ritocchi alle disposizioni in materia di estradizione e per quel che riguarda i termini di consegna e la durata massima delle misure coercitive.

Si rammenta che il testo della legge era stato definitivamente approvato lo scorso 13 luglio.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 14 luglio 2016 - Assistenza giudiziaria penale Ue Ratifica ok – Pergolari

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