Assicurazione responsabilità sanitaria. Clausola claim’s made nulla

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Assicurazione responsabilità sanitaria. Clausola claim’s made nulla

Ingiusto vantaggio per l’assicuratore, incontrollabile soggezione per l’assicurato

La clausola c.d. “claim’s made” inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera - per effetto della quale la copertura assicurativa è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo danneggiato, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione – è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c. (dunque nullo), in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.

Copertura assicurativa ridotta

La clausola claim’s con esclusione delle richieste postume riduce il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. E’ infatti praticamente impossibile che la vittima di un danno abbia la prontezza ed il cinismo di chiederne immediatamente il risarcimento al responsabile.

Ciò determina uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l’assicurazione ed il tempo nel quale può avverarsi il rischio. Iato temporale del tutto inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, ovvero che si manifestano anche a distanza di molto tempo dal momento in cui viene tenuta la condotta colposa.

In secondo luogo, la clausola claim’s made in questione, fa dipendere la prestazione dell’assicuratore della responsabilità civile, non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell’assicurato, ma altresì da un ulteriore evento altrettanto futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento. L’avveramento di tale ultima condizione, tuttavia, esula dalla sfera di dominio e dalla volontà del’assicurato, che non ha su di essa alcun potere di controllo. Ciò che determina conseguenze paradossali, che l’ordinamento, ai sensi dell’art. 1322 c.c., non può certo avallare.

E’ tutto quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 10506 del 28 aprile 2017, decidendo in ordine ad una controversia per responsabilità sanitaria, ove un paziente aveva convenuto in giudizio un’azienda ospedaliera per il risarcimento dei danni derivatigli da un intervento chirurgico impropriamente eseguito; azienda sanitaria che aveva a sua volta chiamato in causa la propria assicurazione per responsabilità civile.

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