Assenza ingiustificata del lavoratore e smart working: DDL lavoro alle battute finali
Pubblicato il 06 dicembre 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il 5 dicembre 2024 si è concluso l’esame, in sede referente, della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato sul DDL lavoro (Ddl n. 1264).
La Commissione, nella stessa seduta, ha conferito mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro.
La discussione in Aula è calendarizzata per il 10 dicembre 2024.
I 218 emendamenti presentati al provvedimento sono stati respinti o ritenuti inammissibili e pertanto al vaglio dell’Assemblea del Senato sarà portato il medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2024.
Nella seduta conclusiva del 5 dicembre 2024 sono stati accolti dal Governo due ordini del giorno, il G/1264/7/10 (testo 2) e il G/1264/8/10 (testo 2), che qui si illustrano per la loro rilevanza.
Il primo riguarda le tutele da assicurare ai cd. super fragili per lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working; il secondo è in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore.
Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore
L’articolo 19 del DDL lavoro pone un freno alla pratica scorretta delle assenze ingiustificate volte a ottenere il licenziamento da parte del datore di lavoro e conseguentemente l’indennità di disoccupazione NASpI.
Con l’aggiunta del comma 7-bis all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il citato articolo, come novellato dalla Camera dei deputati, prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assenza all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che può verificare la veridicità della comunicazione.
In tali casi non si applica la procedura relativa alle dimissioni telematiche.
Come ben si può comprendere, ai fini dell’applicazione della disciplina in oggetto, sarà fondamentale verificare che l’assenza ingiustificata si sia protratta oltre i termini indicati dal legislatore, ovvero:
- oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro,
- o, in assenza di previsione contrattuale, per un termine superiore a 15 giorni.
Dubbi sorgono in merito all’interpretazione del primo parametro di riferimento: cosa si intende per “contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro”?
Con l’ordine del giorno LG/1264/8/10 (testo 2) il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di adottare iniziative finalizzate a precisare che per contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro deve intendersi quello sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ma non solo. Lo stesso ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative finalizzate a ridurre il termine relativo all'assenza ingiustificata del lavoratore oltre il quale si determina la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Lavoro agile e tutele per i super fragili
In merito al lavoro agile, l’articolo 14 del DDL lavoro si limita a recepire la disciplina del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2022, n. 149 e dai relativi allegati, in ordine ai termini per le comunicazioni obbligatorie.
Nulla viene aggiunto in merito a eventuali tutele da riconoscere ai soggetti più fragili, come avvenuto negli anni dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con l’ordine del giorno G/1264/7/10 (testo 2) il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di adottare iniziative in tal senso. Vediamo quali sono.
In linea con quanto previsto dalla legislazione emergenziale, l’Esecutivo si impegna a valutare iniziative in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, prevedendo che il datore di lavoro possa assicurare, per tali soggetti, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Lo svolgimento dell’attività in smart working per i lavoratori super fragili dovrà essere assicurato compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Le stesse tutele, laddove possibile, devono essere assicurate anche al personale tecnico ed amministrativo che opera presso le istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: