Assemblee societarie semplificate: proroga da Decreto Agosto

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Assemblee societarie semplificate: proroga da Decreto Agosto

Con riferimento alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, l’articolo 71 del nuovo Decreto leggeAgosto” – DL n. 104/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 14 agosto 2020 – dispone lo slittamento di diverse disposizioni emanate in relazione all’emergenza Covid.

Nel dettaglio, si prevede che alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020 continuino ad applicarsi le previsioni contenute nei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del Decreto legge n. 18/2020 (DL "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020.

Coronavirus. Assemblee societarie anche a distanza 

Si tratta delle misure che consentono:

  • di svolgere l’assemblea societaria mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
  • di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • la possibilità, per le Srl, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie);
  • alle società con azioni quotate (nonché alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, alle banche popolari e di credito cooperativo, nonché alle società cooperative e alle società mutue assicuratrici), la possibilità di nomina di un rappresentante “designato per le assemblee ordinarie o straordinarie, con facoltà anche di prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il medesimo rappresentante.

Da segnalare, infine, che non è stata prorogata la disposizione di cui al primo comma del menzionato articolo 106, che consentiva, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea ordinaria delle società venisse convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 23 marzo 2020 - Coronavirus. Assemblee societarie anche a distanza – Pergolari

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