Coronavirus. Assemblee societarie anche a distanza

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Coronavirus. Assemblee societarie anche a distanza

L’articolo 106 del DL Cura Italia (n. 18/2020) è dedicato allo svolgimento delle assemblee societarie nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le altre misure, viene prevista la possibilità di tenuta delle assemblee, ordinarie e straordinarie, mediante video-conferenza e votazione a distanza ed è disposto lo slittamento del termine per la convocazione delle sedute riservate all’approvazione dei bilanci.

Nel dettaglio si prevede:

  • che l’assemblea ordinaria venga convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • la possibilità, per le Spa, le Sapa, le Srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di prevedere, con l’avviso di convocazione delle assemblee, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea medesima mediante mezzi di telecomunicazione;
  • la possibilità, per le stesse società, di disporre che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nel medesimo luogo;
  • che nelle società a responsabilità limitata l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Con particolare riferimento alle società con azioni quotate, viene disposto che esse possano:

  • indicare, per le assemblee sia ordinarie che straordinarie, il rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del Decreto legislativo n. 58/1998;
  • prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il citato rappresentante designato a cui potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe (possibilità che si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante).

Per quel che riguarda le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, viene previsto che esse possano indicare il rappresentante designato anche in deroga ai limiti relativi al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, prevedendo altresì che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

Tutte queste modalità di svolgimento si applicano, per espressa previsione, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino a quando sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Coronavirus.

Per finire, le stesse misure del DL potranno applicarsi anche alle società a controllo pubblico “nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 17 marzo 2020 - Dl Cura Italia: stop udienze e termini fino al 15 aprile – Pergolari

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