Assegno unico e universale per i figli a carico: nuovi chiarimenti dall’INPS
Pubblicato il 23 febbraio 2024
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Con due messaggi non pubblicati sul sito istituzionale l’INPS torna sull’Assegno Unico Universale per i figli a carico, fornendo interessanti chiarimenti.
Si tratta del messaggio 19 febbraio 2024, n. 737 e del messaggio 21 febbraio 2024, n. 773.
Nel primo, l’Istituto si sofferma sull’erogazione dell’indennità di malattia in caso di ricovero al percettore dell’Assegno Unico Universale; nel secondo messaggio, oggetto di approfondimento è invece il riconoscimento dell’AUU ai genitori affidatari.
Assegno Unico Universale per i figli a carico
L’Assegno Unico Universale per i figli a carico (D. Lgs. 230 del 29 dicembre 2021) è erogato dall’INPS alle famiglie con figli a carico.
L'AUU è riconosciuto, per ogni figlio a carico:
- dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni di età non compiuti;
- dai 18 anni di età compiuti e fino ai 21 anni d’età non compiuti al ricorrere di determinate condizioni;
- senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, determinata dall’ISEE (valido al momento della domanda), all’età e al numero dei figli nonché alla presenza di figli con disabilità all’interno del nucleo familiare.
Per il 2024 gli importi dell’AUU, rivalutati congiuntamente alle relative soglie ISEE, sono stati rivalutati del +5,4% (INPS, messaggio n. 572 dell’8 febbraio 2024) e vanno
- da un minimo di 57 euro al mese a un massimo di 199,40 euro al mese per ogni figlio minorenne a carico;
- da un minimo di 28,50 euro al mese a un massimo di 96,90 euro al mese per i figli a carico di età tra i 18 e i 21 anni,
con l’applicazione di maggiorazioni in caso di figli a carico con disabilità, di madri di età inferiore ai 21 anni, di nuclei familiari numerosi, di entrambi i genitori lavoratori, di nuclei familiari con Isee inferiore ai 25.000 euro.
Da marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’INPS e la stessa è stata accolta, il pagamento prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda (circolare n. 41 del 7 aprile 2023).
È invece necessario presentare una nuova domanda di AUU domanda per i nuclei familiari percettori di Assegno di inclusione (ADI) e che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni (INPS, messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024).
La misura in argomento assorbe, per i figli fino a 21 anni, anche le detrazioni fiscali.
Indennità di malattia per ricovero
Veniamo ora ai nuovi chiarimenti dell’INPS.
Con il messaggio n. 737 del 19 febbraio 2024, l’Istituto chiarisce che ai lavoratori ricoverati con familiari a carico percettori di AUU la prestazione di malattia di cui al regolamento INAM è indennizzabile per intero.
Tale interpretazione, spiega l’Istituto, discende dalla considerazione che tra le misure abrogate con l’introduzione dell’AUU dal D.Lgs. 230/2021 non è indicata la disposizione sull’indennizzo della prestazione di malattia in misura intera ai lavoratori ricoverati con familiari a carico e risponde pienamente alla natura universalistica dell’AUU volto “alla miglior tutela per le famiglie”.
Si ricorda che il regolamento delle prestazioni economiche agli assicurati dell’INAM (circolare INPS n. 134368/1981) prevede che, in caso di ricovero dei lavoratori dipendenti:
- di regola, l’indennità giornaliera di malattia spetta in misura pari ai 2/5 rispetto alla misura ordinaria.
- in deroga, l’indennità giornaliera di malattia spetta in misura intera se lavoratore ha familiari a carico per i quali il lavoratore ha titolo a percepire gli assegni Familiari (T.U. approvato con D.P.R. N. 797/1955).
Tale regola derogatoria è stata confermata dall’INPS anche successivamente, nelle ipotesi di cessazione della corresponsione degli Assegni Familiari (circolare INPS n. 45/1984) e dell’Assegno per il Nucleo Familiare (circolare INPS n. 263/1988).
Il lavoratore potrà verificare gli importi erogati anche sul Cassetto previdenziale.
Riconoscimento ai genitori affidatari
Con il messaggio 21 febbraio 2024, n. 773, l’INPS torna sul riconoscimento dell’AUU ai genitori affidatari.
L’Istituto ricorda che la domanda di assegno unico e universale può essere presentata dal tutore o dall'affidatario nominato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e la prestazione è riconosciuta nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare anche preadottivo.
Inoltre il diritto all’AUU, in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare, è riconosciuto ai nonni per i nipoti (circolare n. 23 del 9 febbraio 2022).
Conclude l’INPS che il diritto all'assegno unico e universale spetta alla famiglia affidataria, che provvede al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e alle relazioni affettive, laddove sussista una situazione di difficoltà della famiglia d'origine che priva temporaneamente il minore di un ambiente idoneo. A legittimare il riconoscimento dell’AUU sarà il provvedimento di affidamento familiare disposto dal servizio sociale locale o dal tribunale per i minorenni.
La famiglia affidataria (o il patronato) è tenuto a compilare nella domanda telematica di AUU la specifica opzione "Genitore affidatario per affido preadottivo o temporaneo" e allegare necessariamente il provvedimento di affido.
L’accoglimento della domanda di AUU da parte della famiglia affidataria comporta la revoca della domanda di assegno unico presentata dai genitori naturali prima, con recupero dell'eventuale indebito.
L’importo dell’AUU è determinato sulla base del valore ISEE (se presente) del minore.
L’INPS ricorda infine che il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare, mentre il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
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